Sentenza del 04/04/2017 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione di utili - divieto di doppia imposizione - art. 67 D.P.R. n. 600/73 - non applicabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava la presunzione di distribuzione al socio dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata. Il ricorrente contestava l'attribuzione pro quota degli utili, sostenendo anche che dovessero essere considerati al netto delle imposte eventualmente dovute dalla società e invocando il divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La presunzione di distribuzione degli utili è stata ritenuta legittima in ragione della ristretta base sociale, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante elementi documentali. La quota attribuita al socio non può essere ridotta delle imposte societarie, poiché non è stato dimostrato alcun pagamento effettivo. Il divieto di doppia imposizione non è stato ritenuto applicabile, in quanto si tratta di imposte riferite a soggetti diversi, società e socio, e a presupposti impositivi distinti.
Norme richiamate
Art. 67 del D.P.R. n. 600/1973
Il divieto di doppia imposizione non opera quando le pretese fiscali riguardano soggetti diversi e imposte diverse, come nel caso della tassazione degli utili extracontabili in capo alla società e della loro presunta distribuzione in capo al socio.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare una presunzione semplice di distribuzione ai soci, anche senza prova diretta del trasferimento delle somme.
- La presunzione può essere superata dal socio mediante una prova contraria concreta e documentale, idonea a dimostrare, ad esempio, che gli utili non sono stati distribuiti o che il socio non ne ha avuto la disponibilità.
- Ai fini dell'imputazione al socio, gli utili presunti sono normalmente considerati per il loro intero ammontare, senza dedurre le imposte astrattamente dovute dalla società, se non risulta provato il loro effettivo pagamento.
- La tassazione della società e quella del socio non costituiscono automaticamente una doppia imposizione vietata, quando riguardano soggetti passivi e imposte differenti.
- La mera contestazione dell'accertamento societario o il richiamo generico alla doppia imposizione non sono sufficienti: occorre fornire elementi specifici e documentati sulla mancata distribuzione o sull'erroneità dell'imputazione.
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