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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40366/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha rigettato l'appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva l'attenuazione delle esigenze cautelari per dimissioni dalle cariche, pensionamento, sospensione dell'accreditamento della società coinvolta, adozione di un modello organizzativo, interdizione di medici coindagati, decorso del tempo e sopravvenuto rinvio a giudizio; censurava inoltre la motivazione come carente o manifestamente illogica e la mancata autonoma valutazione del pericolo concreto di recidiva, deducendo violazioni degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. e motivo di ricorso ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse reiterativo e aspecifico, limitandosi a riprodurre censure già esaminate e motivate dal Tribunale del Riesame; non sono emersi fatti nuovi idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. La decisione di merito è stata considerata congruamente motivata: la conferma della misura è fondata sulla gravità dei fatti, sulla professionalità e organizzazione del sistema criminoso, sulla prosecuzione dell'attività illecita anche dopo l'apertura delle indagini e sulla pervicacia del ricorrente. Condanna del ricorrente alle spese e pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; indicata per specificare la fattispecie contestata al ricorrente e valutata come elemento della gravità e dell'organizzazione del fatto criminoso.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sul delitto di truffa; richiamata tra i reati oggetto dell'indagine e valutata nella ricostruzione della gravità e del danno arrecato al Servizio Sanitario Nazionale.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma relativa ai delitti contro l'igiene e la salute pubblica o a specifiche fattispecie (secondo il contesto processuale); citata per definire l'accaduto e contribuire alla valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme di diritto e vizio di motivazione (lett. c) e e)), richiamate per inquadrare il motivo unico di impugnazione. La Corte ha valutato tali censure come reiterative e non specifiche.

  • artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme concernenti i principi e i contenuti della motivazione dei provvedimenti giudiziari e il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente ha invocato la loro inosservanza. La Corte ha ritenuto però che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse presente, congrua e non manifestamente illogica, perciò non sindacabile in sede di legittimità salvo carenza evidente nel testo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (spese e ammenda); applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: può censurare la motivazione del giudice di merito solo se la carenza o la manifesta illogicità risultano prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
  • Un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni già svolte in appello senza indicare specifici nuovi elementi fattuali o giuridici rilevanti è inammissibile per reiteratività e aspecificità.
  • Per ottenere revoca o sostituzione di una misura cautelare è necessario allegare fatti nuovi e specifici che dimostrino un mutamento effettivo delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo o il rinvio a giudizio non sono di per sé sufficienti.
  • Dimissioni, pensionamento, sospensione di accreditamenti o adozione di modelli organizzativi non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione: va provato in che misura tali eventi incidono concretamente sulla capacità dell'indagato di delinquere.
  • La gravità della condotta, la professionalità organizzativa del sistema criminoso, la prosecuzione dell'attività illecita nonostante indagini e la pervicacia sono elementi che rafforzano la sussistenza del rischio di reiterazione e giustificano il mantenimento di misure cautelari anche se sono intervenuti cambiamenti anagrafici o amministrativi.
  • L'insussistenza di elementi nuovi porta non solo al rigetto della richiesta di revoca ma può comportare anche sanzioni economiche per l'inammissibilità quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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