Cassazione Penale, Sentenza n. 34154/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza resa in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva applicato la continuazione tra sentenze del Tribunale di Palermo (30/9/2020) e del Tribunale di Trapani (13/4/2021), individuando il reato più grave nella sentenza di Trapani, riconoscendo equivalenza di circostanze ex art. 62-bis c.p. con la recidiva e quantificando aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella calcolata dai giudici di cognizione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 c.p. e agli artt. 648 e 671 c.p.p., lamentando anche violazione del divieto di reformatio in peius e la possibilità che la continuazione ponga in dubbio la pronuncia sulla recidiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati, dichiarando che il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile (principio di Sez. U. n. 6296/2016). Ha inoltre ricordato che, se la recidiva è stata dichiarata con sentenza irrevocabile, la pena da considerare come base per l'aumento di continuazione è quella già aumentata per effetto della recidiva, e che il limite minimo del 1/3 va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a ciascun reato satellite. Per le violazioni riscontrate l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in diversa persona fisica per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (commi 2 e 4)
Il minimo dell'aumento pari a un terzo previsto per la continuazione va riferito all'aumento complessivo applicato al reato base e non all'aumento per ciascun reato satellite.
art. 99 cod. pen.
La recidiva è una circostanza aggravante soggettiva; se dichiarata con sentenza irrevocabile va considerata definitivamente nel calcolo della pena e non può essere rimessa in discussione nel procedimento di esecuzione.
art. 62-bis cod. pen.
Consente il giudizio di equivalenza tra circostanze per qualificare una posizione come recidiva; nel caso concreto è stato fatto riferimento a tale equivalenza, ma la Corte sottolinea che la declaratoria di recidiva irrevocabile rimane vincolante.
art. 648 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte richiama la disciplina processuale che tutela il reo anche nel giudizio di esecuzione, nei limiti e secondo i principi di legittimità richiamati.
art. 671 cod. proc. pen. (comma 2)
Stabilisce un limite formale (la pena non può essere uguale o superiore alla somma delle precedenti), ma la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione è altresì vincolato alla quantificazione degli aumenti fissata dal giudice della cognizione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Cass. Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
«il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna»
Principio vincolante: il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi stabiliti dal giudice di merito per i reati-satellite.
Cass. Sez. 2 n. 44366 del 26/11/2010 (D'Ambra)
Il concetto di pena stabilita per il reato più grave, su cui va calcolata l'aumento non inferiore a un terzo, deve intendersi come la pena già aumentata per effetto della recidiva; il limite minimo di un terzo riguarda l'aumento complessivo per la continuazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
- Se la recidiva è stata dichiarata con sentenza definitiva, la pena aumentata per la recidiva costituisce la base su cui calcolare l'aumento per la continuazione; la recidiva non può essere riesaminata nel procedimento di esecuzione.
- Il limite minimo del 1/3 previsto per l'aumento in continuazione va riferito all'aumento complessivo e non ad ogni singolo reato satellite.
- In caso di conflitto tra valutazioni del giudice dell'esecuzione e principi consolidati di legittimità (Sezioni Unite), la decisione del giudice dell'esecuzione può essere annullata con rinvio per conformarsi ai principi indicati.
- La continuazione e la recidiva sono istituti distinti e compatibili: possono essere applicati congiuntamente se sussistono i presupposti, rispettando la sequenza e i limiti di calcolo stabiliti dalla giurisprudenza.
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