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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa di concessione regionale richiesta per l'attività di "RX dentisti". Ha sostenuto che non esistesse una norma regionale o nazionale idonea a istituire tale tributo e che l'esercizio della professione medico-odontoiatrica non fosse subordinato a una concessione regionale. Nel giudizio d'appello la Regione ha invece qualificato l'imposizione come tassa di ispezione, fondata sull'art. 196, comma 3, del T.U. delle leggi sanitarie, modificando così il fondamento originario degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, stabilendo che il processo tributario è un giudizio impugnatorio delimitato dai presupposti di fatto e di diritto indicati nell'atto impositivo. L'Amministrazione non può modificare nel corso del giudizio la causa petendi e sostituire una tassa di concessione con una tassa di ispezione, perché ciò introduce una pretesa nuova e viola i limiti del contraddittorio e del diritto di difesa. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio per ulteriori accertamenti e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la Regione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge regionale Calabria 31 dicembre 1971, n. 1

    Indicata negli avvisi come fonte della tassa di concessione regionale, ma non ritenuta sufficiente a consentire all'Amministrazione di modificare successivamente il fondamento della pretesa.

  • Legge regionale Calabria 10 aprile 1995, n. 11

    Richiamata quale ulteriore base normativa della tassa di concessione regionale contestata.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Rilevante per l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari; la pretesa deve essere motivata sulla base dei presupposti effettivamente indicati nell'atto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone che l'atto tributario esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da permettere al contribuente una difesa effettiva.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 24

    Confermano la natura impugnatoria del processo tributario e la delimitazione della controversia ai motivi dedotti contro l'atto impositivo; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione di domande nuove in appello. Il divieto opera anche nei confronti dell'Amministrazione, che non può ampliare o modificare la pretesa contenuta nell'avviso.

  • Codice di procedura civile, artt. 99 e 112

    Esprimono i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, applicati al processo tributario per impedire al giudice di decidere su una pretesa diversa da quella originaria.

  • Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934, artt. 194, 195 e 196

    La Regione ha invocato tali disposizioni per qualificare il tributo come tassa di ispezione dovuta dai possessori di apparecchi radiologici. La Corte, tuttavia, ha escluso che tale diversa base normativa potesse essere introdotta successivamente nel processo.

  • Decreto legislativo n. 230 del 1991, art. 3 e Allegato 1

    Richiamato dall'Amministrazione tra le fonti della pretesa originaria, senza che ciò consentisse di trasformare in corso di causa la natura del tributo richiesto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9754 del 2003

    "Il giudizio tributario [...] è sostanzialmente caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato"

    Il giudizio deve riguardare la pretesa risultante dall'atto impugnato e i relativi presupposti, non fatti o titoli nuovi introdotti successivamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione deve dimostrare la fondatezza della pretesa sulla base dei fatti e delle norme indicati nell'avviso di accertamento.
  • L'ente impositore può precisare o qualificare giuridicamente i fatti già contestati, ma non può sostituire in corso di causa il tributo, il presupposto impositivo o la base normativa, quando ciò comporti una pretesa sostanzialmente diversa.
  • La qualificazione successiva come tassa diversa, anche se astrattamente applicabile, non sana un avviso originariamente fondato su un altro tributo o su presupposti differenti.
  • Il contribuente deve contestare specificamente nell'atto introduttivo i vizi dell'avviso; il giudice tributario non può estendere autonomamente il giudizio a circostanze nuove ed estranee alla pretesa originaria.
  • In appello vige il divieto di domande nuove anche per l'Amministrazione: l'ente non può utilizzare il grado successivo per correggere o ampliare la motivazione sostanziale dell'accertamento.
  • Quando l'Amministrazione riconosce che il tributo originariamente indicato non è dovuto, ciò può determinare l'illegittimità dell'avviso, senza possibilità di sostituirlo processualmente con un diverso titolo impositivo.

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