Cassazione Penale, Ordinanza n. 23322/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità e sulla mancanza di specificità dell'unico motivo, oltre che sulla carenza di interesse rispetto alla doglianza sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel giudizio di rinvio, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione al solo capo residuo dell'imputazione. L'unico motivo denunciava violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo b). La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava quali elementi della motivazione fossero erronei e non si confrontava con le ragioni poste dalla sentenza impugnata; inoltre mancava di specificità, non essendovi correlazione tra la decisione impugnata e le doglianze formulate. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la definitiva affermazione di responsabilità sul capo b) non incideva sul trattamento sanzionatorio già oggetto di annullamento con rinvio sul capo a), e che la rivalutazione della pena era conseguenza necessaria della decisione sul capo a), senza vincolo di continuazione; non vi era quindi reformatio in peius e, sul punto, mancava interesse a ricorrere.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi su cui si fonda la censura; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico, privo di indeterminatezza e di specificità, e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche svolte dal ricorrente; la mera deduzione di violazione di legge non basta se non sono indicati gli errori concreti della motivazione.
- La doglianza sulla pena è inammissibile per difetto di interesse quando la rideterminazione sanzionatoria discende necessariamente dall'esito del giudizio su un capo residuo e non integra una reformatio in peius.
- Quando viene meno il vincolo della continuazione, la pena deve essere rivalutata in relazione alla sola condotta residua, senza che ciò comporti automaticamente una violazione del divieto di reformatio in peius.
Come è indicizzato
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