Cassazione Penale, Ordinanza n. 21637/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado di un imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. In cassazione, il difensore ha proposto tre motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a richiamare la decisione di primo grado senza affrontare realmente i motivi di gravame; 2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che secondo la difesa sarebbe stata applicabile; 3) illegittimo diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e il terzo in parte non consentito in sede di legittimità e comunque infondato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d'appello era autonoma e sufficiente, che il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da adeguata motivazione in ragione del rilevante disvalore sociale della condotta e della spregiudicatezza dell'imputato, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo richiamando gli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
Norma incriminatrice per la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; nel caso di specie costituisce il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la concreta offensività della condotta, il disvalore sociale del fatto e le modalità del comportamento rendano non meritevole la non punibilità.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e nel controllo di legittimità, la motivazione della sentenza non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una risposta logica e globale che renda comprensibile la ratio decidendi; le censure incompatibili con la ricostruzione dei fatti accolta possono ritenersi implicitamente disattese.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti che esprimano un significativo disvalore della condotta e una spregiudicatezza dell'agente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione; è sufficiente un richiamo, anche sintetico, agli elementi ritenuti determinanti, senza necessità di esaminare ogni singolo profilo favorevole all'imputato.
- Le questioni che mirano a una diversa lettura del fatto o delle risultanze probatorie, se non denunciano specifici vizi logici o giuridici, non sono deducibili utilmente in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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