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Sentenza

Sentenza n. 3987/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 450/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 3.04.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all'accredito complessivo di 3.000 euro. È stato chiesto di ordinare al Ministero l'accredito della somma sulla carta docente, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il giudice ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione telematica al Ministero presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare piena esecuzione al giudicato, accreditando sulla carta elettronica del docente la somma di 3.000 euro entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il giudice ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, trattandosi di strumento di esecuzione forzata relativo a un'obbligazione pecuniaria fondata su giudicato; nella fattispecie tale termine era inutilmente decorso. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali, perché la sentenza civile da eseguire non li aveva riconosciuti e il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può integrare con una statuizione cognitoria il giudicato formatosi su un rapporto sostanziale devoluto al giudice ordinario. Anche l'eventuale applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. non consentirebbe di riconoscere in sede di ottemperanza accessori non compresi nella pronuncia da eseguire. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con termine di 120 giorni per l'esecuzione e facoltà di delega. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996; non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo nell'assicurare l'esecuzione del giudicato; l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l'oggetto è l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria fondata su giudicato; la notifica del titolo alla sede reale dell'amministrazione consente l'avvio del procedimento contabile per l'adempimento spontaneo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in legge

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il beneficio economico della carta elettronica del docente quale contributo alla formazione professionale, dovuto al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni secondo l'orientamento richiamato dal TAR.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Anche ove ritenuto applicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro, non consente al giudice dell'ottemperanza di riconoscere interessi non compresi nella sentenza civile da eseguire, perché ciò integrerebbe il giudicato mediante un'attività cognitoria estranea al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione si applica anche all'azione di ottemperanza fondata su un giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione presso la sede reale e il termine sia decorso inutilmente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assicurare l'esecuzione del contenuto del giudicato civile, ma non può integrare tale giudicato riconoscendo componenti del credito, quali interessi o altri accessori, non oggetto di una statuizione espressa del giudice ordinario.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto all'accredito della carta elettronica del docente legittima l'ordine di accredito dell'importo nominale stabilito dal titolo, entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, disciplinandone il termine di intervento, la facoltà di delega e il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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