Sentenza n. 1772/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio mantenuto sull’istanza di accesso agli atti del 7 gennaio 2026 relativa alla procedura selettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (partecipante a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante a una procedura di selezione per esami per un posto a tempo indeterminato di Addetto Assistenza Lavori, aveva presentato il 7 gennaio 2026 un’istanza di correzione in autotutela della graduatoria pubblicata il 3 dicembre 2025, chiedendo contestualmente, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti della procedura. Non avendo ricevuto tempestivo riscontro, ha proposto ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per ottenere l’ostensione e il rilascio di copia della documentazione richiesta. Successivamente, il 20 aprile 2026, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, producendo il verbale dal quale risultava che il 12 marzo 2026 era stato convocato per l’accesso ai documenti. La resistente ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa ostensiva era stata pienamente soddisfatta mediante l’accesso alla documentazione richiesta. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della resistente in ragione del tardivo riscontro all’istanza di accesso, e le ha dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
sentenza ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
istanza di accesso procedimentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990
Fondano la richiesta di accesso del partecipante alla procedura selettiva alla documentazione relativa alla procedura.
art. 34, comma 5, c.p.a.
il Collegio [...] dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta pienamente soddisfatta nel corso del processo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’amministrazione rende effettivamente disponibili i documenti richiesti, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessata materia del contendere per tardivo adempimento dell’amministrazione all’istanza di accesso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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