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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04756/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ecclesiastico aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, euro 74.200,00: euro 70.000,00 derivanti dalla compravendita di terreni ed euro 4.200,00 derivanti da attività alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande non dichiarata. In primo grado l'accertamento era stato confermato limitatamente al maggior reddito relativo alla compravendita dell'immobile; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame, ritenendo tassabili per gli enti non commerciali anche le plusvalenze immobiliari e irrilevante la destinazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva un unico motivo articolato in due profili: violazione/falsa applicazione di legge, sostenendo che la vendita dei terreni era stata effettuata senza intento lucrativo, per reperire risorse da destinare esclusivamente ai fini istituzionali e assistenziali dell'ente ecclesiastico, e che tali enti, per loro natura, restano comunque non commerciali; inoltre denunciava omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione dell'avviso di accertamento, poiché non sarebbero state indicate le aliquote applicate al maggior reddito accertato.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure fiscali, ritenendo assorbente il profilo dell'ammissibilità. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata il 22 ottobre 2014 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 26 marzo 2015, quindi oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile perché il giudizio era stato introdotto dopo il 4 luglio 2009. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte non esamina il merito perché il ricorso è tardivo.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per vizio motivazionale, ma la Corte non entra nel relativo esame per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso applicabile, è di sei mesi; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo.

  • art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha ridotto a sei mesi il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    La riduzione del termine lungo si applica ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non dalla comunicazione del deposito effettuata dalla cancelleria.
  • Per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è di sei mesi.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile e la parte intimata non svolge difese, può non farsi luogo a pronuncia sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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