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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28984/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato alla società un maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo, da un lato, che non ricorressero i presupposti per l’accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. 600/1973 perché le scritture erano regolari e perché il saldo di cassa negativo non bastava, di per sé, a compromettere l’attendibilità contabile; dall’altro, aveva condiviso anche le critiche della società sulla percentuale di ricarico e sul criterio di calcolo del reddito finale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, sostenendo che il saldo di cassa negativo integra un’anomalia contabile idonea a legittimare l’accertamento induttivo e che il giudice di merito non aveva applicato correttamente i principi di legittimità in materia; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alla tesi del contribuente senza spiegare le ragioni del proprio convincimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse inesistente né apparente secondo i rigorosi parametri di legittimità; ha invece accolto il primo motivo, affermando che il saldo di cassa negativo costituisce anomalia contabile idonea a far presumere ricavi non contabilizzati e che, in presenza di tale presunzione, l’Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori prove del collegamento tra disavanzo di cassa e maggiori ricavi, gravando invece sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza di componenti positive diverse, oppure errori di registrazione o difetti di impostazione contabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    Il saldo di cassa negativo può costituire presunzione grave dell’esistenza di ricavi non contabilizzati e legittimare l’accertamento induttivo; non occorre una prova ulteriore dell’Ufficio sul nesso tra anomalia contabile e maggiori ricavi.

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    In ambito IVA, la presenza di un disavanzo di cassa attiva il regime presuntivo e sposta sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, non per il solo difetto di ampiezza o approfondimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • artt. 2423 e 2424 c.c.

    Richiamati come parametri di veridicità e chiarezza del bilancio, a supporto dell’esigenza di una ricostruzione contabile spiegata e non apodittica.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono indicati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, il saldo di cassa negativo costituisce un’anomalia contabile che, da sola, può fondare la presunzione di ricavi non dichiarati almeno pari al disavanzo.
  • Quando opera una presunzione legale o semplice qualificata fondata su una grave anomalia contabile, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’esistenza di poste positive ulteriori o l’errore della scritturazione.
  • Il giudice di merito non è censurabile in cassazione per semplice sintesi motivazionale: la nullità sussiste solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddizione.
  • Se la sentenza di merito riconosce l’anomalia contabile ma esclude apoditticamente l’occultamento di ricavi senza confrontarsi con le conseguenze presuntive del dato, la decisione è viziata per erronea applicazione delle regole sull’accertamento induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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