Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5740/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 12 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 12 ottobre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a pronunciarsi entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. L’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva infatti attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per il 17 dicembre 2025, così facendo venire meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Attivazione del procedimento per il rilascio del visto e fissazione dell’appuntamento, con conseguente soddisfacimento della pretesa azionata.

    Nel giudizio avverso il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo e la fissazione dell’appuntamento richiesto possono determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfano integralmente la pretesa fatta valere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e la fissazione dell’adempimento richiesto determinano la cessazione della materia del contendere quando realizzano integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla presenza di un elevato numero di istanze analoghe, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.