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CCNL

CCNL Comunicazione - Piccola Industria (dal 01.08.01)

CCNLG029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiSLC-CGILFISTEL-CISLUILCOM-UIL
Datori di lavoroUNIGEC-CONFAPIUNIMATICA-CONFAPICONFAPIUSPI

Sfera di applicazione

Dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa. In particolare: aziende grafiche ed affini, aziende editoriali, aziende del settore informatico e dei servizi innovativi, aziende del settore fotolaboratori per conto terzi; il testo completo richiama anche il settore cartario-cartotecnico e le relative classificazioni/discipline speciali.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa. In particolare riguarda:

  • aziende grafiche ed affini;
  • aziende editoriali;
  • aziende del settore informatico e dei servizi innovativi;
  • aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.

Dal testo contrattuale emerge inoltre una disciplina articolata anche per il settore cartario-cartotecnico, con specifiche classificazioni e trattamenti economici.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2024
  • Scadenza: 31/12/2027

Il rinnovo economico e normativo deriva dall'Ipotesi di accordo del 08/04/2025, dall'Accordo integrativo del 14/04/2025 e dal Verbale di ratifica del 20/05/2025.


Parti firmatarie

Associazioni datoriali

  • UNIGEC-CONFAPI
  • UNIMATICA-CONFAPI
  • CONFAPI
  • USPI

Organizzazioni sindacali

  • SLC-CGIL
  • FISTEL-CISL
  • UILCOM-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili, contingenza, E.D.R., scatti ed E.A.R.

Di seguito i valori retributivi del settore Grafico / Editoriale / Informatico - Servizi innovativi, come risultanti dopo il rinnovo 2025.

L'E.A.R. di 25,00 euro spetta alle imprese non aderenti al sistema della bilateralità; le imprese aderenti e in regola con i versamenti non lo erogano.

L'indennità di funzione quadri di 51,65 euro spetta ai lavoratori con qualifica di quadro in forza al 16/03/1993.

LivelloMinimo dal 01/01/2025Minimo dal 01/01/2026Minimo dal 01/01/2027ContingenzaE.D.R.Scatto biennaleE.A.R.Ind. funzione
Q2.154,222.242,262.286,29541,6510,3316,0125,0051,65
12.145,642.233,332.277,18539,9910,3316,0125,00-
21.813,211.887,411.924,51533,1910,3316,0125,00-
31.692,361.761,591.796,21530,4010,3314,4625,00-
41.582,751.647,361.679,67528,0310,3313,9425,00-
51.469,381.529,381.559,38525,4810,3313,4325,00-
61.354,451.407,711.434,34523,0110,3313,1725,00-
71.175,241.222,461.246,07519,6310,3312,9125,00-
81.084,331.128,711.150,90517,3510,3312,3925,00-
9988,831.029,311.049,54515,4010,3311,8825,00-
10867,87903,38921,13512,8710,3311,6225,00-

Una tantum

Con la retribuzione di giugno 2025 è prevista una una tantum di 100,00 euro lordi per i lavoratori in forza al 01/01/2025.

  • importo uguale per tutti i livelli;
  • riproporzionato in caso di part-time;
  • comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti, indiretti e differiti.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 169
  • Divisore orario per retribuzione turno notturno: 156
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Flex benefits

L'indennità sostitutiva del premio di risultato e l'elemento di garanzia retributiva sono sostituiti da flexible benefits.

PeriodoImporto annuo
Regola generale258,00 euro
Anni 2025, 2026 e 2027300,00 euro

Caratteristiche principali:

  • disponibili da febbraio di ogni anno;
  • da utilizzare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
  • spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova:
    • a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio o assunti entro il 31 dicembre;
    • a tempo determinato con almeno 6 mesi di anzianità nell'anno, anche non consecutivi;
  • esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 01/01 - 31/12;
  • non riproporzionabili per il part-time;
  • per il 2025, se l'azienda ha già attribuito 258,00 euro, deve effettuare il conguaglio a 300,00 euro entro il 31/12/2025.

Indennità specifiche

Indennità di cassa

  • 7% sullo stipendio contrattuale.

Indennità stampa carte valori

  • 7% sullo stipendio contrattuale.

Maggiorazione addetti alla stampa dei periodici

Valori mensili:

LivelloImporto mensile
1° e 2°65,07
3°55,78
4°54,23
5° e 6°49,06
7°42,35
8°40,28
9°38,22
10°27,37

Reperibilità - settore informatico e servizi innovativi

Compenso per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità:

TipologiaIndennità
Reperibilità feriale7%
Reperibilità festiva10%

Maggiorazioni in caso di intervento:

Indennità per interventoFino alle 22:00Dalle 22:00 alle 06:00Festivo
Intervento da remoto15%27%30%
Intervento in loco30%54%60%

Trasferta

  • Trasferta giornaliera: per trasferte ad almeno 150 km dalla sede ordinaria di lavoro, per le ore eccedenti il normale orario spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera.
  • Trasferta plurigiornaliera: oltre 24 ore, indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera moltiplicato per i giorni di prestazione.
  • Trasferta superiore a un mese:
    • dopo il primo mese: 20%;
    • dopo il secondo mese: 10%.
  • Se i viaggi sono caratteristica propria delle mansioni: indennità al 10%.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 39 ore settimanali.

Turnisti

  • 39 ore settimanali per 1° e 2° turno (diurni)
  • 36 ore settimanali per 3° turno (notturno)

Flessibilità

È prevista la possibilità di flessibilità dell'orario con:

  • limite massimo in aumento fino a 48 ore settimanali;
  • maggiorazione del 10% per le prestazioni in regime di flessibilità oltre l'orario settimanale e fino a 48 ore.

Banca ore

La banca ore è prevista in alternativa a straordinario, notturno e festivo, sia su richiesta del lavoratore sia su richiesta aziendale.

Principali regole:

  • il lavoratore deve dichiarare formalmente entro il mese successivo alla prestazione di voler fruire del riposo;
  • per le ore accantonate in banca ore viene corrisposta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e turni

Lavoro notturno

Per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle 21:00 alle 07:00, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno.

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno non turnisti55%
Lavoro notturno operai discontinui15%

Lavoro festivo

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo e domenicale55%
Lavoro festivo operai discontinui14,40%
Settore informatico: lavoro domenicale con riposo compensativo31%

Lavoro a turni

TipologiaMaggiorazione
1° e 2° turno (diurni)6%
3° turno (notturno)24%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale diurno31%
Straordinario notturno e festivo55%
Straordinario notturno e festivo addetti a turno notturno61%
Straordinario non collegato con orario normale - diurno (min. 2 ore)31%
Straordinario non collegato con orario normale - notturno (min. 3 ore)61%

Addetti alla stampa dei periodici

TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale35%
Straordinario notturno e festivo73%

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • Operai: 4 settimane e mezza annue, pari a 173 ore e 15 minuti
  • Impiegati: 173 ore e 15 minuti

Per gli addetti alla stampa dei periodici, gli impiegati tecnici hanno diritto a ferie aggiuntive:

  • oltre 3 anni di anzianità: 3 giorni in più;
  • oltre 8 anni di anzianità: ulteriori 3 giorni.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 16 ore annue
  • Addetti alla stampa dei periodici: 8 giorni annui

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività di legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.


Assenze, congedi e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi.

Permessi per lutto e malattia parenti

Si applica la disciplina legale di cui alla Legge 53/2000 e successive modifiche.

Permessi / congedi per assistenza a persone disabili

Si applicano le norme di Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001.

Permessi per cure per invalidi

Si applica il D.Lgs. 119/2011.

Donne vittime di violenza

Si applica il D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Il CCNL richiama inoltre una misura di sostegno aggiuntiva da definire in sede Enfea per un ulteriore periodo di congedo oltre i 3 mesi previsti dalla legge.


Malattia, infortunio e comporto

Malattia

Periodo di comporto:

  • 12 mesi in 36 mesi (1.095 giorni di calendario).

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge 68/1999, l'ipotesi di rinnovo 2025 prevede:

  • ulteriori 90 giorni di conservazione del posto;
  • durante tale periodo aggiuntivo non decorrono retribuzione né anzianità.

Trattamento economico:

  • dal 1° giorno al 180° giorno: integrazione al 100% della normale retribuzione giornaliera di fatto netta, escluso lo straordinario;
  • per i successivi 6 mesi: 50% della normale retribuzione di fatto netta, nei limiti dei periodi non coperti dall'INPS.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto per il periodo coperto da indennità INAIL;
  • integrazione economica al 100%.

Maternità e congedi parentali

Si applica la disciplina legale prevista dal D.Lgs. 151/2001, con integrazioni contrattuali.

Astensione obbligatoria

  • 5 mesi.
  • Il datore integra il trattamento fino al 100% durante l'astensione obbligatoria.

Congedo parentale

Per i genitori naturali:

  • entro i primi 8 anni di vita del bambino;
  • periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.

Limiti individuali:

  • madre: massimo 6 mesi;
  • padre: massimo 6 mesi, elevabile a 7 in presenza delle condizioni previste;
  • genitore solo: massimo 10 mesi.

Il periodo di astensione obbligatoria è computato ai fini di:

  • anzianità di servizio;
  • gratifica natalizia / tredicesima;
  • ferie.

Periodo di prova

Operai

  • 30 giorni di effettiva prestazione.

Impiegati

InquadramentoDurata prova
Quadri, 1° e 2° livello130 giorni
3°, 4°, 5°, 6°, 7° livello80 giorni
Lavoratore grafico assunto al 9° livello30 giorni

Per i lavoratori con prova di 130 giorni, la durata complessiva non può superare 6 mesi di calendario.


Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione;
  • lavoro supplementare ammesso fino al tempo pieno, con maggiorazione del 30%;
  • clausole elastiche entro il tetto del 30% dell'orario part-time annuo;
  • maggiorazione del 22% per le ore prestate in attuazione delle clausole elastiche;
  • se il preavviso è inferiore ai 5 giorni lavorativi ordinari, per le ore svolte nei giorni compresi tra il preavviso effettivo e quello normale spetta una maggiorazione del 10%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Durata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
36 mesi12 mesi12 mesi12 mesi
30 mesi10 mesi10 mesi10 mesi
24 mesi8 mesi8 mesi8 mesi

Inquadramento economico

  • 1° periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • 2° periodo: un livello sotto quello finale;
  • 3° periodo: al livello di destinazione finale.

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata ordinaria fino a 12 mesi;
  • possibile durata superiore fino a 24 mesi nelle causali previste dal CCNL e dalla legge.

Tra le causali aggiuntive introdotte dal rinnovo 2025 rientrano, tra le altre:

  • esecuzione di un progetto, opera o servizio definito e temporaneo;
  • modernizzazione impianti e attivazione di nuovi processi produttivi;
  • incremento di volumi produttivi;
  • avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti;
  • investimenti per riduzione dell'impatto ambientale;
  • percorsi formativi legati a innovazione e riorganizzazione;
  • potenziamento di tecniche e competenze digitali.

Limiti numerici

  • 20% su base media annuale per il lavoro a termine;
  • limite complessivo tra tempo determinato e somministrazione a termine: 40%.

Intervalli tra contratti

  • 5 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 10 giorni per contratti oltre 6 mesi;
  • nessun intervallo per contratti sostitutivi.

Diritto di precedenza

Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione.

Per gli stagionali, il diritto di precedenza vale rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.


Preavviso

Operai

AnzianitàPreavviso
Fino a 10 anni2 settimane
Oltre 10 anni3 settimane

Impiegati

AnzianitàLivelli 1°-2°Livelli 3°-4°Livelli 5°-6°-7°-9°
Fino a 5 anni2 mesi e 15 giorni1 mese e 15 giorni1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi e 15 giorni2 mesi1 mese e 15 giorni
Oltre 10 anni4 mesi e 15 giorni2 mesi e 15 giorni2 mesi

I termini decorrono dal 1° o dal 15° giorno del mese.

Settore informatico - servizi innovativi, area tecnica (dimissioni)

InquadramentoFino a 10 anniOltre 10 anni
Q, 1° e 2° livello4 mesi4,5 mesi
Fino al 3° livello3 mesi3,5 mesi

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.


Relazioni sindacali, sicurezza e altri istituti

Osservatorio di settore

È confermato l'Osservatorio nazionale permanente di settore, con compiti di monitoraggio su:

  • mercato e prospettive dei settori;
  • innovazione tecnologica e organizzativa;
  • fabbisogni formativi;
  • occupazione;
  • orari e flessibilità;
  • utilizzo dei contratti a termine e della somministrazione;
  • salute e sicurezza, inclusi smart working, stress lavoro-correlato, accomodamento ragionevole e mancati infortuni;
  • bilateralità e welfare contrattuale.

Commissione permanente per la classificazione

Il rinnovo 2025 prevede l'avvio dei lavori della commissione entro il 30/09/2025, con nomina dei rappresentanti entro giugno 2025 e almeno due riunioni l'anno.

Bilateralità

Il contratto richiama il sistema della bilateralità CONFAPI e prevede l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 25,00 euro mensili per 13 mensilità per le imprese non aderenti al sistema bilaterale.

Lavoro agile e telelavoro

Il testo disciplina sia il telelavoro sia il lavoro agile, prevedendo:

  • volontarietà dell'accesso;
  • tutela della salute e sicurezza;
  • parità di trattamento economico e professionale;
  • diritto alla disconnessione;
  • attenzione a categorie fragili e alla conciliazione vita-lavoro.

Conciliazione tempi di vita e lavoro

Sono riconosciute 16 ore annue di permesso retribuito per:

  • lavoratori con patologie gravi e ingravescenti;
  • lavoratori che assistono familiari non autosufficienti o tossicodipendenti, o che siano essi stessi tossicodipendenti.

Formazione continua

Il CCNL valorizza la formazione continua, anche tramite fondi interprofessionali, e riconosce particolare rilievo a:

  • digitalizzazione;
  • competenze trasversali, linguistiche e informatiche;
  • sicurezza sul lavoro;
  • reinserimento dopo lunghe assenze.

Accordi e rinnovi

CCNL 09/03/2021Ipotesi di accordo 08/04/2025Accordo integrativo 14/04/2025Verbale di ratifica 20/05/2025

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