Sentenza del 08/01/2020 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Atti impositivi -Irreperibilità relativa - Procedura dell'art. 140 c.p.c. - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della validità della notifica di avvisi e atti tributari in presenza di "irreperibilità relativa" (residenza e indirizzo conosciuti ma destinatario non rinvenuto): si discute se la notifica possa considerarsi perfezionata senza seguire la speciale procedura dell'art. 140 c.p.c.
La decisione
la Corte ha affermato che, quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non è riuscita per irreperibilità relativa, la notifica degli atti impositivi deve seguire il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. e si perfeziona solo dopo l'esecuzione di tutte le attività ivi previste: deposito di copia dell'atto nella casa comunale del Comune competente; affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e all'ingresso dell'ufficio/azienda del destinatario; comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Ne consegue che notifiche non conformi a tale procedura sono invalide.
Norme richiamate
c.p.c. art. 140
l'art. 140 c.p.c. si applica alle notifiche in caso di irreperibilità relativa; la notifica si perfeziona solo con il deposito nella casa comunale, l'affissione degli avvisi e la comunicazione tramite raccomandata A/R, e non può ritenersi valida se tali formalità non sono state eseguite
Massime di principio
- Se residenza e indirizzo del destinatario sono noti ma l'agente non trova la persona (irreperibilità relativa), la notifica di atti impositivi deve seguire la procedura dell'art. 140 c.p.c.; il semplice tentativo o l'affissione parziale non bastano.
- La notifica è valida solo dopo aver completato tutte le attività previste: deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione e dell'ufficio/azienda, e invio di raccomandata con A/R che comunica il deposito.
- Se l'amministrazione non documenta ciascuna di queste operazioni (verbale di deposito comunale, prova dell'affissione, ricevuta della raccomandata A/R), il contribuente può ottenere l'invalidità della notifica e la riapertura dei termini procedurali.
- In situazioni analoghe conviene al contribuente verificare gli atti probatori della notifica (verbali, ricevute A/R, attestazioni comunali) e, in difetto, impugnare l'atto per nullità della notifica.
- Per l'amministrazione: rispettare scrupolosamente le formalità dell'art. 140 c.p.c. e conservare la documentazione comprovante ogni fase della procedura per evitare l'annullamento della notifica.
Testo integrale
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