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Sentenza

Sentenza n. 801/2026 - Lecce, Sezione 3

per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 0100678/2024 del 26 febbraio 2024, con cui la Regione Puglia ha comunicato al ricorrente Centro diagnostico Sant’Andrea S.r.l. e all’A.c. di Ugento che l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26 agosto 2022 del dott. Antonio Vito Fasano, tendente ad ottenere la verifica di compatibilità regionale in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, ex art. 7 della Legge Regionale pugliese n. 9/2017, per l’installazione di una R.M.N. e di una TAC (G.M.) con lavori edilizi presso lo Studio Radiologico nel Comune di Ugento, è improcedibile in quanto la Legge Regionale pugliese n. 9/2017 non prevede la possibilità di subentro nell’istanza di autorizzazione alla realizzazione a seguito di trasferimento di titolarità; - ove occorra, della p.e.c. con cui la Regione Puglia ha trasmesso la sopracitata nota prot. n. 0100678/2024 del 26 febbraio 2024; - nonché di ogni altro atto a quelli presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in data 01 luglio 2024: - nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della determina dirigenziale n. 208 del 26 aprile 2024; successivamente conosciuta, con la quale la Regione ha ritenuto di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 co. 3 della Legge Regionale pugliese n. 9/2017, parere favorevole di compatibilità per l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per una R.M.N. e una TAC della Società ricorrente trasmessa dal Comune di in Presicce-Acquarica e in relazione all’istanza analoga della controinteressata Specchiapharm S.r.l., trasmessa dal Comune di Specchia; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della p.e.c. del 2.5.2024 con la quale l’A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta determina n. 208/24 (nella stessa p.e.c. la determina è indicata anche con il numero di protocollo 209899 del 2 maggio 2024); - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della proposta di deliberazione n. 183/DIR/2024/00224 (questo identificativo è riportato nel testo della determina regionale n. 208/2024), relativa alla pure gravata determina regionale n. 208/2024; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, della nota del Comune di Presicce-Acquarica inviata a mezzo p.e.c. all’A.r. il giorno 26 agosto 2022 (atto menzionato nella determina n. 208/2024, ma ignoto ai ricorrenti, con la quale l’A.c. ha trasmesso alla Regione l’istanza di Centro diagnostico Sant’Andrea s.r.l. «per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TAC e n. 1 RMN grande macchina nella sede operativa ubicata in Presicce-Acquarica corso D. Alighieri angolo via A. Moro (loc. Acquarica)»; - ove occorra, della nota del Comune di Specchia inviata a mezzo p.e.c. all’A.r. il giorno 13 ottobre 2022, con la quale l’A.c. ha trasmesso alla Regione l’istanza di Specchiapharm s.r.l. «per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC e n. 1 RMN grande macchina nella sede operativa ubicata in Specchia via Rita Levi Montalcini 2»; - ove esistenti e, comunque, nei limiti dell’interesse fatto valere, delle eventuali autorizzazioni comunali alla realizzazione conseguenti alla gravata determina regionale n. 208/2024; - nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e, in particolare: - della nota prot. n. 0100678/2024 del 26 febbraio 2024, con cui la Regione Puglia ha comunicato al ricorrente Centro diagnostico Sant’Andrea s.r.l. e all’A.c. di Ugento che «l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26 agosto 2022 trasmessa da codesta Amministrazione risulta […] improcedibile»; - ove occorra, della p.e.c. con cui l’A.r. ha trasmesso quella nota prot. n. 0100678/2024 del 26 febbraio 2024; - nonché di ogni altro atto a quelli presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Specchiapharm S.r.l. il 27 settembre 2024: per l’annullamento - della determinazione n. 780 Registro Generale del 10.10.2023 e n. 114 Registro del Settore del 10.10.2023, a firma del Responsabile del Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Ugento, ing. Luca Casciaro, avente ad oggetto: “Aggiornamento e voltura dell’Autorizzazione all’esercizio n. 29/2011 rilasciata al dr FASANO Antonio Vito, come studio di Diagnostica per immagini (radiologia tradizionale ed ecografia) SENZA utilizzo delle grandi macchine, ex art. 5, comma 1, punto 1.7.3 della Legge Regionale n. 9/2017 in favore del CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.r.l. con sede legale in Presicce – Acquarica, Corso Dante Alighieri Angolo Via Aldo Moro n. 144 – P. Iva 04305640759”; - dell’autorizzazione n. 29/2011 dell’11.10.2023, a firma del Funzionario Responsabile, ing. Luca Casciaro, ove si legge: “Vista l’istanza di aggiornamento e voltura dell’Autorizzazione all’esercizio n. 29/2011 presentata in data 11/09/2023 con nota prot. 28272, ed integrata con nota prot. 31335 del 05/10/2023, dalla sig.ra STOJA Giovanna Nicoletta (…), in qualità di legale rappresentante del CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.r.l. (…); Considerato che nulla osta al conseguimento di quanto richiesto; Visto l’art. 9, comma 2 e 3, della Legge Regionale n. 9/2017; Vista la determinazione n. 780 del 10/10/2023, AUTORIZZA la società CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA Srl all’esercizio dell’attività di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, SENZA L’UTILIZZO DI GRANDI MACCHINE (ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto 1.7.3 della legge regionale n. 9/2017) (….)”; - ove occorra, la nota dell’11.10.2023, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP – Servizio Attività Economiche e Suap del Comune di Ugento, ing. Luca Casciaro, con cui si comunica al Centro diagnostico Sant’Andrea srl, alla Regione Puglia ed all’ASL Lecce che: “con determinazione n. 780 del 10/10/2023 quest’Ente ha proceduto, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 9/2017, all’aggiornamento dell’autorizzazione n. 29/2011 rilasciata originariamente al dr. FASANO Antonio Vito”; - in parte qua, e nei soli limiti dell’interesse fatto valere, la nota della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamento e Qualità, prot. n. 0100678/2024 del 26.02.2024, nella parte in cui è stato comunicato al Comune di Ugento ed al Centro Diagnostico Sant’Andrea che “l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26/08/2022 trasmessa da codesta Amministrazione risulta […] improcedibile” e non anche che la stessa era inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per aver Parte Ricorrente conseguito il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione n. 29/2011 in suo favore nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività nonostante non ne ricorressero i presupposti di Legge; - in parte qua, e nei soli limiti dell’interesse fatto valere, la nota pec, conosciuta esclusivamente nei termini in cui è riportata nel ricorso e nei motivi ulteriori ed aggiunti di parte Ricorrente, con cui l’Amministrazione Regionale avrebbe trasmesso la nota prot. n. 0100678/2024 del 26.02.2024 nella parte in cui è stato comunicato al Comune di Ugento ed al Centro Diagnostico Sant’Andrea che “l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26/08/2022 trasmessa da codesta Amministrazione risulta […] improcedibile” e non anche che la stessa era inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per aver Parte Ricorrente conseguito il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione n. 29/2011 in suo favore nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività nonostante non ne ricorressero i presupposti di Legge; - in parte qua, il regolamento regionale della Regione Puglia n. 9 del 12.08.2022, rubricato “Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”, ove all’art. 3, comma 2, lett. b) stabilisce che: “in via residuale, per le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione o alla installazione di un’apparecchiatura TC e/o di una RMN grande macchina, si tiene conto della data di rilascio più risalente nel tempo dell’autorizzazione all’esercizio per la diagnostica per immagini senza l’utilizzo di grandi macchine”. per l’accertamento e la dichiarazione che il Centro diagnostico Sant’Andrea srl doveva essere escluso dal procedimento di assegnazione di una “grande macchina” e, comunque, l’istanza doveva ritenersi inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per mancanza dei requisiti Per quanto riguarda i motivi ulteriori e aggiunti al ricorso incidentale, presentati dalla Specchiapharm S.r.l. il 05 dicembre 2024: per l’annullamento - della determinazione n. 780 Registro Generale del 10.10.2023 e n. 114 Registro del Settore del 10.10.2023, a firma del Responsabile del Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Ugento, ing. Luca Casciaro, avente ad oggetto: “Aggiornamento e voltura dell’Autorizzazione all’esercizio n. 29/2011 rilasciata al dr FASANO Antonio Vito, come studio di Diagnostica per immagini (radiologia tradizionale ed ecografia) SENZA utilizzo delle grandi macchine, ex art. 5, comma 1, punto 1.7.3 della Legge Regionale n. 9/2017 in favore del CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.r.l. con sede legale in Presicce – Acquarica, Corso Dante Alighieri Angolo Via Aldo Moro n. 144 – P. Iva 04305640759”; - dell’autorizzazione n. 29/2011 dell’11.10.2023, a firma del Funzionario Responsabile, ing. Luca Casciaro, ove si legge: “Vista l’istanza di aggiornamento e voltura dell’Autorizzazione all’esercizio n. 29/2011 presentata in data 11/09/2023 con nota prot. 28272, ed integrata con nota prot. 31335 del 05/10/2023, dalla sig.ra STOJA Giovanna Nicoletta (…), in qualità di legale rappresentante del CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA S.r.l. (…); Considerato che nulla osta al conseguimento di quanto richiesto; Visto l’art. 9, comma 2 e 3, della Legge Regionale n. 9/2017; Vista la determinazione n. 780 del 10/10/2023, AUTORIZZA la società CENTRO DIAGNOSTICO SANT’ANDREA Srl all’esercizio dell’attività di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, SENZA L’UTILIZZO DI GRANDI MACCHINE (ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto 1.7.3 della legge regionale n. 9/2017) (….)”; - ove occorra, la nota dell’11.10.2023, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP – Servizio Attività Economiche e Suap del Comune di Ugento, ing. Luca Casciaro, con cui si comunica al Centro diagnostico Sant’Andrea srl, alla Regione Puglia ed all’ASL Lecce che: “con determinazione n. 780 del 10/10/2023 quest’Ente ha proceduto, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 9/2017, all’aggiornamento dell’autorizzazione n. 29/2011 rilasciata originariamente al dr. FASANO Antonio Vito”; - in parte qua, e nei soli limiti dell’interesse fatto valere, la nota della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamento e Qualità, prot. n. 0100678/2024 del 26.02.2024, nella parte in cui è stato comunicato al Comune di Ugento ed al Centro Diagnostico Sant’Andrea che “l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26/08/2022 trasmessa da codesta Amministrazione risulta […] improcedibile” e non anche che la stessa era inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per aver Parte Ricorrente conseguito il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione n. 29/2011 in suo favore nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività nonostante non ne ricorressero i presupposti di Legge; - in parte qua, e nei soli limiti dell’interesse fatto valere, la nota pec, conosciuta esclusivamente nei termini in cui è riportata nel ricorso e nei motivi ulteriori ed aggiunti di parte Ricorrente, con cui l’Amministrazione Regionale avrebbe trasmesso la nota prot. n. 0100678/2024 del 26.02.2024 nella parte in cui è stato comunicato al Comune di Ugento ed al Centro Diagnostico Sant’Andrea che “l’istanza di cui alla nota prot. n. 0023586 del 26/08/2022 trasmessa da codesta Amministrazione risulta […] improcedibile” e non anche che la stessa era inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per aver Parte Ricorrente conseguito il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione n. 29/2011 in suo favore nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività nonostante non ne ricorressero i presupposti di Legge; - in parte qua, il regolamento regionale della Regione Puglia n. 9 del 12.08.2022, rubricato “Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”, ove all’art. 3, comma 2, lett. b) stabilisce che: “in via residuale, per le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione o alla installazione di un’apparecchiatura TC e/o di una RMN grande macchina, si tiene conto della data di rilascio più risalente nel tempo dell’autorizzazione all’esercizio per la diagnostica per immagini senza l’utilizzo di grandi macchine” senza la previa verifica della legittimità dell’autorizzazione medesima. per l’accertamento e la dichiarazione che il Centro diagnostico Sant’Andrea srl doveva essere escluso dal procedimento di assegnazione di una “grande macchina” e, comunque, l’istanza doveva ritenersi inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per mancanza dei requisiti Per quanto riguarda i motivi ulteriori e aggiunti al ricorso incidentale, presentati dalla Specchiapharm S.r.l. il 14 marzo 2025: per dichiarare inammissibile e/o rigettare, - il ricorso n. 542 del 26 aprile 2024 ed i motivi ulteriori ed aggiunti del 1° luglio 2024 proposti dagli odierni ricorrenti per accogliere, i ricorsi incidentali presentati in data 27 settembre 2024, in data 05 dicembre 2024 ed il presente atto proposti dalla società Specchiafarm S.r.l. e per l’effetto: (i) annullare i provvedimenti impugnati nella parte oggetto di gravame; (ii) accertare e dichiarare che l’autorizzazione n. 29/2011 in data 16 dicembre 2011 era irrimediabilmente decaduta e comunque annullarla unitamente a quella dell’11 ottobre 2023; (iii) accertare e dichiarare che il Centro diagnostico Sant’Andrea S.r.l. doveva essere escluso dal procedimento di assegnazione di una “grande macchina” e comunque che l’istanza doveva ritenersi inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per mancanza dei requisiti da parte del predetto Centro Diagnostico Sant’Andrea e dello Studio del Dott. Antonio Vito Fasano; (iiii) annullare e/o disapplicare l’art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 9 del 12 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi ulteriori e aggiunti al ricorso incidentale, presentati dalla Specchiapharm S.r.l. l’11 settembre 2025: per dichiarare inammissibile e/o rigettare, - il ricorso n. 542 del 26 aprile 2024 ed i motivi ulteriori ed aggiunti del 1° luglio 2024 proposti dagli odierni ricorrenti per accogliere, i ricorsi incidentali presentati in data 27 settembre 2024, in data 05 dicembre 2024 ed il presente atto proposti dalla società Specchiafarm S.r.l. e per l’effetto: (i) annullare i provvedimenti impugnati nella parte oggetto di gravame; (ii) accertare e dichiarare che l’autorizzazione n. 29/2011 in data 16 dicembre 2011 era irrimediabilmente decaduta e comunque annullarla unitamente al provvedimento del comune di Ugento prot. n°780/2023; (iii) accertare e dichiarare che il Centro diagnostico Sant’Andrea S.r.l. doveva essere escluso dal procedimento di assegnazione di una “grande macchina” e comunque che l’istanza doveva ritenersi inidonea e/o inaccoglibile e/o inammissibile per mancanza dei requisiti da parte del predetto Centro Diagnostico Sant’Andrea e dello Studio del Dott. Antonio Vito Fasano; (iiii) annullare e/o disapplicare l’art. 3, comma 2, lettera b) del regolamento regionale della Regione Puglia n. 9 del 12.08.2022.

Giustizia amministrativa202400542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota regionale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di compatibilità per l’installazione di una TAC e di una RMN, nonché successiva determina regionale di compatibilità favorevole per istanze relative ad altri Comuni; in via incidentale, atti comunali di voltura e aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio n. 29/2011

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso principale contestava la dichiarazione regionale di improcedibilità dell’istanza presentata dal precedente titolare dello studio radiologico per ottenere la verifica di compatibilità regionale e l’autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento, di una TAC e di una RMN. I ricorrenti deducevano nullità per difetto di un elemento essenziale, violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 3, 7 e 9 della legge regionale pugliese n. 9/2017, di atti regionali presupposti e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché violazione dei principi di buon andamento e degli artt. 41, 42 e 97 Cost.; denunciavano inoltre incompetenza ed eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, perplessità, irrazionalità e contraddittorietà. Con motivi aggiunti impugnavano la determina regionale n. 208 del 26 aprile 2024, che aveva espresso parere favorevole di compatibilità per l’istanza della struttura ricorrente trasmessa dal Comune di Presicce-Acquarica e per quella della controinteressata trasmessa dal Comune di Specchia, senza pronunciarsi sull’istanza riferita al Comune di Ugento; venivano dedotte anche violazioni del regolamento regionale n. 9/2022. La controinteressata proponeva ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, contestando la legittimità della voltura e dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio n. 29/2011, sostenendo che l’autorizzazione originaria fosse decaduta e che il Centro diagnostico dovesse essere escluso dall’assegnazione della grande macchina per carenza dei requisiti. Deduceva violazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 9/2017, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà, incompetenza ed illegittimità dell’art. 3, comma 2, lett. b), del regolamento regionale n. 9/2022 per violazione della concorrenza e della parità tra aspiranti.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure di legittimità dedotte dalle parti. Ha rilevato che, con nota del 1° aprile 2026, i ricorrenti principali avevano dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione della controversia. Richiamando il principio secondo cui la parte conserva la disponibilità dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l’interesse alla decisione del ricorso incidentale dipendeva dalla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso principale, anche il ricorso incidentale della controinteressata, con i relativi motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disposizione era invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti impugnati, ma il giudice non ne ha esaminato l’applicazione concreta per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    La disposizione era richiamata quale parametro della disciplina autorizzatoria sanitaria, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • artt. 3, 7 e 9 l.r. Puglia n. 9/2017

    Le norme erano invocate con riguardo alla verifica di compatibilità, all’autorizzazione alla realizzazione e all’aggiornamento o voltura dell’autorizzazione all’esercizio; il giudice non ha deciso tali questioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Era invocato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti regionali, ma la censura è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Era richiamato dai ricorrenti con riferimento alle garanzie partecipative, senza che il TAR ne abbia valutato la violazione.

  • art. 3, comma 2, lett. b), regolamento regionale Puglia n. 9/2022

    in via residuale, per le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione o alla installazione di un’apparecchiatura TC e/o di una RMN grande macchina, si tiene conto della data di rilascio più risalente nel tempo dell’autorizzazione all’esercizio per la diagnostica per immagini senza l’utilizzo di grandi macchine

    La legittimità della disposizione era contestata dalla controinteressata, ma il giudice non ha esaminato la questione per l’improcedibilità di entrambe le impugnazioni.

Massime di principio

  • La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perduto l’interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • L’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse comporta, quando l’interesse del ricorso incidentale dipende dalla permanenza della controversia principale, l’improcedibilità anche del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure di legittimità dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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