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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03539/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione al trasporto di un ingente carico di sostanza stupefacente rinvenuto in un'autovettura controllata dalla polizia giudiziaria. Dalla motivazione emerge che nel veicolo erano presenti circa 28 kg di hashish e 1,1 kg di cocaina. Il ricorrente ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, contestando in particolare le modalità del controllo dell'autovettura, l'apprezzamento delle relazioni degli agenti di polizia giudiziaria, la ritenuta irrilevanza delle riprese del sistema Google utilizzate dalla difesa, la tipologia dei telefoni cellulari e l'assenza di contatti telefonici con i soggetti che avevano curato la consegna dell'auto. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'erroneità della determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, prospettando una diversa valutazione dei dati già esaminati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, il quale aveva invece reso una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici. La Corte ha anche osservato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio erano generiche e, comunque, miravano a una nuova valutazione di merito, mentre la sentenza d'appello aveva motivato sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte censure che mirino esclusivamente a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il vizio di travisamento della prova non è configurabile quando il ricorso si risolva in una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza evidenziare un effettivo errore percettivo o la decisività del dato asseritamente trascurato.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, sono inammissibili per genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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