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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 937/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2319/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata in data 19 settembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e ordinato la generazione dei relativi buoni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 19 settembre 2024, era passata in giudicato e non era stata eseguita dal Ministero, salvo il pagamento delle spese di lite. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto la riunione del ricorso con altri giudizi seriali aventi analogo oggetto, richiamando l'identità della materia e, in parte, dello studio legale patrocinatore, e ha comunicato la trasmissione della sentenza agli uffici competenti per l'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza del Ministero di riunione dei ricorsi, ritenendo che la sola identità della materia e delle questioni trattate non costituisca sufficiente connessione oggettiva e che l'identità parziale dello studio legale non integri una sufficiente connessione soggettiva. La riunione non può inoltre tradursi in una riduzione ingiustificata del ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso per ottemperanza, e l'inadempimento del Ministero non era contestato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora manchi la disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha precisato che la carenza di stanziamento non può ostacolare l'esecuzione del giudicato e che al commissario, dipendente della stessa amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, compresi i poteri di ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti del giudice ordinario divenuti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio non impedisce il pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, potendo l'amministrazione ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 70 c.p.a.

    Richiamato dal Ministero quale base normativa per la richiesta di riunione dei ricorsi; il TAR non ha ritenuto integrati i presupposti della riunione.

  • artt. 38 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal Ministero in relazione alla richiesta di riunione, non accolta dal TAR.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Ministero in relazione alla richiesta di riunione dei giudizi seriali, non accolta dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, l'accertata formazione del giudicato, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e l'inadempimento dell'amministrazione legittimano l'ordine giudiziale di completa esecuzione ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • La riunione di giudizi seriali non può essere disposta sulla base della sola identità della materia o delle questioni giuridiche trattate, né della mera identità parziale dello studio legale patrocinatore, quando tali elementi non evidenzino una sufficiente connessione oggettiva o soggettiva.
  • La carenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non può impedire l'esecuzione di un giudicato che imponga il pagamento di somme; l'amministrazione statale deve, ove necessario, utilizzare il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta al commissario ad acta un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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