Sentenza n. 2446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, disposta per la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato era stato dichiarato non idoneo dalla Commissione concorsuale per la presenza di un tatuaggio sul braccio sinistro, ritenuto visibile con l'uniforme. Il TAR aveva ritenuto irrilevanti gli interventi di rimozione successivi alla visita e aveva qualificato il tatuaggio come visibile con la t-shirt dell'uniforme ginnica. In appello sono stati dedotti: il travisamento dei fatti e l'illogica valutazione delle prove, sostenendo che il tatuaggio fosse collocato sull'avambraccio e non fosse visibile con la t-shirt; la violazione della disposizione del bando relativa ai tatuaggi; la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che alla data della visita fosse già iniziata la rimozione laser, poi completata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha deciso direttamente nel merito, dopo avere verificato l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, e ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la presenza di un tatuaggio in una zona visibile con qualsiasi capo dell'uniforme costituisca causa di non idoneità quando tale effetto sia previsto dal bando. Le fotografie in atti confermavano la visibilità del tatuaggio e rendevano condivisibile la valutazione della Commissione. È stata ritenuta irrilevante la distinzione terminologica tra braccio e avambraccio, essendo decisiva l'effettiva e inequivoca localizzazione della lesione. Quanto alla rimozione laser, il Collegio ha affermato che non è sufficiente che il tatuaggio sia in corso di rimozione al momento della visita: occorre che la visibilità sia stata integralmente eliminata oppure che il tatuaggio sia ormai ridotto a un mero esito cicatriziale. Tale condizione non risultava presente. Il richiamo alla proporzionalità è stato ritenuto inconferente, poiché l'esclusione è necessitata dall'accertata carenza di un requisito previamente stabilito dal bando. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e il candidato è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, lett. c), del bando di concorso
presenta un tatuaggio (...) visibile con uniforme
La disposizione del bando rende causa di non idoneità la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme.
art. 11, comma 7, lett. c), del bando di concorso
La disposizione è invocata dall'appellante in relazione alla localizzazione e alla visibilità del tatuaggio, ma il giudice ritiene prevalente l'effettiva visibilità comprovata dalle fotografie.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia direttamente nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando il contraddittorio è integro e l'istruttoria è completa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'appellante nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il bando di un concorso per il reclutamento nelle forze armate o di polizia prevede la non idoneità per la presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme, è sufficiente che il tatuaggio sia visibile con anche un solo capo dell'uniforme in uso.
- Ai fini dell'accertamento della visibilità di un tatuaggio, è decisiva la sua effettiva localizzazione e la concreta visibilità risultante dagli elementi istruttori, non la diversa qualificazione terminologica della parte del corpo nel verbale della Commissione, purché la localizzazione sia comunque inequivoca.
- La mera sottoposizione a un trattamento di rimozione laser non esclude la rilevanza inidoneativa del tatuaggio alla data della visita: occorre che la visibilità sia integralmente eliminata oppure che il tatuaggio sia trasformato in un mero esito cicatriziale.
- Il principio di proporzionalità non consente di superare l'esclusione concorsuale quando la Commissione abbia accertato la carenza di un requisito di idoneità previamente e chiaramente stabilito dal bando.
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