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Ordinanza

Ordinanza n. 4218/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, prot. n. 0117295 del 6 maggio 2026, notificato in pari data, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania (all. 1 – provvedimento di rigetto); -di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

Giustizia amministrativa202606686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente specializzata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 maggio 2026 con cui è stata respinta la sua istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'erroneità delle argomentazioni concernenti l'assenza di natura abilitante del titolo. Ha inoltre dedotto l'insufficienza della motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi rumeno e italiano, in relazione alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali, alla libera circolazione dei lavoratori e alla possibilità di superare eventuali differenze formative mediante misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego ministeriale fino all'udienza pubblica del 5 maggio 2027. Il Collegio ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Quanto alle divergenze tra i programmi formativi, il giudice ha ritenuto necessaria una motivazione rigorosa, considerato il possibile pregiudizio per il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e per la libera circolazione dei lavoratori; ha altresì evidenziato che le differenze formative possono essere fronteggiate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato ravvisato nell'imminente scadenza del termine per la scelta delle 150 sedi per l'anno scolastico 2026/2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando il fumus boni iuris e il periculum in mora risultano sufficientemente presenti nella fase di sommaria cognizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare in modo completo la documentazione relativa al percorso formativo estero e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi soltanto sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia incompatibile con i principi già affermati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo svolto all'estero e quello previsto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori e di rafforzamento del mercato interno.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; l'amministrazione deve quindi considerare tale possibilità prima di negare il riconoscimento del titolo.
  • In sede cautelare, l'imminente scadenza di un termine amministrativo rilevante per l'accesso o la partecipazione a procedure scolastiche può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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