Cassazione Civile, Ordinanza n. 34589/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 notificato alla società contribuente, con recupero a tassazione dell'IVA indebitamente detratta e irrogazione di sanzioni, a seguito di una verifica sulla ditta individuale emittente le fatture (attività di trasporto merci su strada). L'Ufficio ha ritenuto che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che il cessionario fosse consapevole, o comunque potesse esserlo con l'ordinaria diligenza, dell'intento fraudolento del fornitore. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo sufficienti i controlli formali svolti dalla contribuente sulla regolarità apparente del fornitore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha contestato tale impostazione, deducendo che la sentenza di merito si poneva in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, e, una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile. La resistente ha eccepito inoltre l'inammissibilità del ricorso per tardività, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR non si era conformata ai principi di legittimità in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, poiché aveva dato rilievo a meri controlli formali e non aveva considerato la necessità di verifiche sostanziali commisurate alle concrete anomalie del rapporto commerciale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
richiamato nell'eccezione di tardività, ma la Corte ne esclude l'applicazione in concreto perché opera la sospensione speciale dei termini prevista dal d.l. n. 50/2017.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017
la Corte ne applica la disciplina di sospensione dei termini di impugnazione, ritenendo tempestivo il ricorso notificato entro il periodo interessato dalla sospensione.
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nella ripartizione dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare la frode e la conoscibilità, poi il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e diligenza.
art. 19 d.P.R. 633/1972
non citato testualmente nel brano, ma la decisione riguarda la detraibilità dell'IVA e il relativo presupposto sostanziale in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta la detrazione IVA fondata su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, può assolvere al proprio onere probatorio anche tramite presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Una volta che l'Ufficio abbia allegato e provato indizi seri e convergenti della frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare non solo la propria estraneità all'accordo illecito, ma anche di aver adottato la massima diligenza esigibile secondo le concrete modalità del rapporto.
- La verifica richiesta al cessionario/committente non può esaurirsi in controlli meramente formali sulla regolarità apparente del fornitore, dovendo essere rapportata alle anomalie concrete del caso, alla posizione professionale dell'operatore e alla ragionevolezza/proporzionalità delle cautele esigibili.
- La presenza di elementi oggettivamente singolari nella struttura del rapporto commerciale, come l'interposizione di fatto di un soggetto diverso dal titolare apparente e la marginalità operativa della titolare formale, impone all'operatore accorto approfondimenti sostanziali sulla reale operatività del fornitore.
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non può essere desunta dalla sola regolarità contabile o dei pagamenti, se restano inevase verifiche essenziali sulla reale identità e operatività del soggetto emittente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →