Sentenza del 17/12/2015 n. 1393 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Sottoscrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse inesistente o comunque invalido perché sottoscritto da un funzionario delegato e non necessariamente da un dirigente, contestando quindi la legittimazione del sottoscrittore e la regolarità della delega.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’inesistenza dell’atto amministrativo può essere riconosciuta soltanto quando l’atto non sia in alcun modo riferibile alla Pubblica Amministrazione emittente; non deriva invece dalla semplice carenza, irregolarità o illegittimità della sottoscrizione. Gli artt. 5, comma 6, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate e 42 del d.P.R. n. 600/1973 consentono che l’avviso sia sottoscritto dal direttore provinciale oppure da un impiegato da lui delegato, senza richiedere necessariamente la qualifica dirigenziale del delegante o del delegato. L’atto sottoscritto dal funzionario delegato è quindi valido e legittimo.
Norme richiamate
Art. 5, comma 6, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
Prevede che gli atti possano essere sottoscritti dai direttori provinciali o da impiegati dagli stessi delegati.
La disposizione non impone che il delegato, né necessariamente il delegante, abbia qualifica dirigenziale; è sufficiente una delega proveniente dal direttore competente.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma ammette la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario delegato, purché l’atto sia riferibile all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e la delega sia riconducibile al soggetto competente.
Massime di principio
- La mera irregolarità della firma o l’assenza della qualifica dirigenziale del firmatario non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto amministrativo.
- Per contestare efficacemente un avviso sottoscritto da un funzionario delegato occorre verificare concretamente l’esistenza, la provenienza e l’ambito della delega, non limitarsi a rilevare che il firmatario non è dirigente.
- L’inesistenza dell’atto ricorre solo quando manchi una reale riferibilità dell’atto alla Pubblica Amministrazione emittente; le altre anomalie rientrano, di regola, nell’ambito dell’invalidità o dell’illegittimità e devono essere valutate secondo le specifiche norme applicabili.
- In situazioni analoghe, un atto tributario sottoscritto da un funzionario delegato deve presumersi valido se la delega proviene dal direttore competente e l’atto è chiaramente riferibile all’Agenzia delle Entrate.
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