Sentenza n. 974/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili, sgombero e trascrizione nei registri immobiliari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale notificata il 29 aprile 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'atto disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di determinati immobili, il relativo sgombero e la trascrizione nei registri immobiliari. La domanda cautelare era stata respinta. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un'ordinanza di revoca in autotutela del provvedimento impugnato, rilevando che quest'ultimo traeva fondamento da un diniego di sanatoria e da una precedente ordinanza repressiva successivamente annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'ordinanza impugnata è stata integralmente ritirata in autotutela dal Comune e l'interesse sostanziale dei ricorrenti è stato pienamente soddisfatto. Non era quindi più necessaria una pronuncia di merito sulla domanda di annullamento. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio di causalità e la soccombenza virtuale: la revoca non esclude la responsabilità dell'Amministrazione per l'insorgenza della lite, poiché l'atto impugnato era fondato su provvedimenti presupposti poi annullati dal giudice d'appello amministrativo. La revoca è stata qualificata come mera presa d'atto della sopravvenuta illegittimità derivata dell'ordinanza acquisitiva. Il Comune è stato pertanto condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Principio di causalità nella regolazione delle spese di lite
Le spese devono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa all'instaurazione del giudizio.
Soccombenza virtuale
Anche quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro dell'atto, la regolazione delle spese può fondarsi sulla valutazione virtuale della parte che sarebbe risultata soccombente, considerando la causa dell'illegittimità dell'atto e dell'insorgenza della lite.
Massime di principio
- Il ritiro in autotutela dell'atto impugnato, quando ne comporti l'integrale eliminazione dall'ordinamento e soddisfi pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di merito sulla domanda di annullamento.
- La revoca o il ritiro in autotutela dell'atto impugnato non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministrazione per le spese del giudizio: occorre applicare il principio di causalità, individuando la parte il cui comportamento ha determinato l'instaurazione della lite.
- Quando l'atto impugnato sia fondato su provvedimenti presupposti successivamente annullati, il suo ritiro in autotutela può costituire mera presa d'atto dell'illegittimità derivata dell'atto e non un fatto idoneo a escludere la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'eliminazione dell'atto lesivo determini il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato; in tal caso il giudizio si definisce senza decisione sulla legittimità originaria del provvedimento.
Come è indicizzato
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