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Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l''Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 229 del 2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202300530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 229 del 2022, che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa al mancato rilascio del certificato di agibilità dei locali interrati di un parcheggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha appellato la sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento della responsabilità del Comune e di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal mancato rilascio del certificato di agibilità. Ha sostenuto che le note comunali non fossero dinieghi, ma meri differimenti del rilascio in attesa del collaudo tecnico-amministrativo, e che pertanto non dovessero essere impugnate. Ha dedotto la responsabilità del Comune per il ritardo nel collaudo e nel rilascio dell'agibilità, sostenendo inoltre che il certificato non potesse essere subordinato al previo collaudo ai sensi dell'art. 25, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il danno richiesto, quantificato in euro 12.874,32, riguardava le spese legali sostenute in un giudizio civile promosso dall'acquirente di un box, un danno all'immagine e il rischio di ulteriori contenziosi. Il Comune ha eccepito la tardività della riassunzione dopo l'interruzione del processo per il decesso del difensore, nonché l'infondatezza dell'appello e il difetto di prova del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di tardività della riassunzione. Ha ritenuto che il termine perentorio di novanta giorni decorresse dalla comunicazione legale dell'ordinanza che aveva dichiarato l'interruzione, pubblicata il 22 gennaio 2025, e non dalla precedente comunicazione del decesso del difensore, effettuata da un avvocato che non era ancora procuratore costituito del Comune. La riassunzione notificata nell'aprile 2025 è stata quindi tempestiva. Nel merito, l'appello è stato respinto perché difettava la prova del danno, senza necessità di decidere se l'impresa avesse omesso di impugnare i dinieghi o il silenzio e quale incidenza avesse tale omissione ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. Nell'azione risarcitoria il danneggiato deve provare il danno secondo il principio dispositivo, non operando il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Le spese legali e il danno all'immagine non risultavano provati; il danno futuro era soltanto ipotizzato e non dimostrato neppure come altamente probabile; il danno all'immagine non può ritenersi in re ipsa. È stata inoltre respinta la contestazione dell'impresa relativa alla tardività della deduzione comunale sul difetto di prova: nella translatio iudicii, le preclusioni e decadenze conservano efficacia nei confronti della parte ricorrente, non della parte resistente, e la contestazione dell'assenza di prova dei fatti costitutivi è mera difesa, non eccezione in senso proprio. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata; le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    termine di novanta giorni

    Il termine per la riassunzione dopo l'interruzione decorre, secondo l'orientamento seguito, dalla conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione acquisita tramite comunicazione della Segreteria; nel caso concreto la precedente comunicazione del decesso, proveniente da un difensore non ancora costituito, non integrava conoscenza legale.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l'interruzione del processo per il decesso del difensore; l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    esclusione o mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza

    L'omessa attivazione degli strumenti di tutela può incidere sulla risarcibilità del danno evitabile, ma il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall'esame della questione per la mancata prova del danno.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    Nell'azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo previsto per l'azione di annullamento.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    mantiene ferme le preclusioni e le decadenze intervenute

    Nella translatio iudicii la conservazione delle preclusioni e decadenze opera, secondo la decisione, nei confronti della parte ricorrente e non impedisce alla parte resistente di formulare nel giudizio riassunto mere difese secondo il rito del giudice ad quem.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria; il criterio della vicinanza della prova non attenua tale onere nell'azione di responsabilità.

  • art. 25, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per sostenere che il rilascio del certificato di agibilità non dovesse essere subordinato al previo collaudo, ma il giudice non ha deciso tale questione, avendo respinto l'appello per difetto di prova del danno.

Massime di principio

  • Nell'azione risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione il danneggiato deve provare concretamente il danno e il relativo ammontare; il principio dispositivo opera pienamente e non trova applicazione il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
  • Il danno futuro è risarcibile solo quando sia dimostrato, almeno con elevata probabilità, come sviluppo naturale di fatti concreti già accertati; non è sufficiente la mera ipotizzazione di ulteriori perdite o contenziosi.
  • Il danno all'immagine o alla reputazione non sussiste in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal soggetto che ne chiede il risarcimento.
  • La contestazione dell'assenza di prova dei fatti costitutivi della domanda è una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio; può quindi essere formulata senza introdurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • Nel processo amministrativo interrotto, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, acquisita tramite gli atti ufficiali del processo; la comunicazione del decesso effettuata da un difensore non ancora costituito non integra, di regola, tale conoscenza legale.
  • Nella translatio iudicii la conservazione delle preclusioni e decadenze prevista dall'art. 11, comma 2, c.p.a. riguarda la parte ricorrente e non impedisce alla parte resistente di svolgere nel giudizio davanti al giudice ad quem le difese consentite dal rito applicabile a quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizione

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