Sentenza n. 627/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 439/2024 (R.G. 587/2024) del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.12.2024, e notificata il 18.12.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 439/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 18 dicembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta del docente per tre annualità, nella misura di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inerzia totale dell'Amministrazione, che non aveva né corrisposto le somme né messo a disposizione la Carta, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha inoltre rilevato che l'inadempimento ministeriale non era contestato. In applicazione degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a., nonché dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della Carta del docente o altro equipollente e l'accredito delle somme spettanti. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere entro un ulteriore termine di novanta giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina e i decreti attuativi richiamati dalla sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni statali.
- L'inerzia non contestata dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra un inadempimento suscettibile di essere sanzionato con l'ordine di completa esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- L'eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un titolo giudiziario di pagamento quando l'ordinamento consenta il ricorso al pagamento in conto sospeso.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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