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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36048/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso più avvisi di accertamento per IRES e altri tributi relativi agli anni 2008-2011 nei confronti di una società italiana, dopo aver riesaminato i rapporti economici con una società con sede in Madeira. In particolare, la società italiana aveva ceduto gratuitamente il proprio marchio alla società estera e, successivamente, aveva corrisposto royalties pari al 2% del fatturato. L'Ufficio riteneva l'operazione antieconomica e finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale, disconoscendo i costi dedotti per royalties e contestando la condotta elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società affermando, in sintesi, l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio e la rilevanza dell'autonomia imprenditoriale, senza però confrontarsi in modo puntuale con la tesi erariale sull'antieconomicità e sulla finalità elusiva della cessione gratuita del marchio. In Cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione solo apparente della sentenza di appello; dall'altro, la violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere la CTR riconosciuto la natura antieconomica ed elusiva dell'operazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e connessi entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha censurato la sentenza della CTR perché meramente apodittica e perché non aveva esaminato la specifica deduzione dell'Ufficio circa l'antieconomicità della cessione gratuita del marchio e la sua strumentalità all'ingenerare costi e ridurre indebitamente l'imposizione. Di conseguenza ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    è stato invocato per denunciare il mancato esame, da parte del giudice di appello, degli elementi probatori relativi alle royalties e alla deduzione dei relativi costi, oltre che la motivazione apparente della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    motivazione puramente apparente

    richiamato in connessione al vizio processuale della sentenza priva di adeguata motivazione intelligibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione della disciplina antielusiva in materia tributaria

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti

    gli atti privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare la normativa tributaria sono inopponibili al Fisco; l'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante tali operazioni

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sentenza di merito è censurabile in cassazione quando non affronti in modo specifico e intellegibile la tesi centrale dell'Ufficio su antieconomicità ed elusione, limitandosi ad affermazioni di principio apodittiche.
  • L'antieconomicità di un'operazione può costituire indice sintomatico di finalità elusiva quando l'Amministrazione deduca che l'atto sia stato posto in essere non per una reale ragione economica ma per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ciò che rileva non è la mera liceità formale dell'atto, ma la finalità concreta perseguita attraverso il negozio e la sua idoneità ad aggirare obblighi o divieti tributari.
  • La motivazione della decisione di merito deve confrontarsi con gli elementi probatori e con la specifica ricostruzione fattuale offerta dall'Ufficio, non essendo sufficiente il richiamo astratto all'autonomia negoziale o imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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