Ordinanza n. 1170/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti presentati da Andreani Tributi S.R.L. in data 8 gennaio 2026: - della Determinazione n. 572 del Settore 9 - Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17/10/2025, recante a oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività si Gestione Ordinaria selle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva Cup nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” _ CIG 15B6C27226B6 –Approvazione Verbali di Gara-Efficacia Aggiudicazione (Art. 17, co 5, D.Lgs 36/2023)”, comunicata ad AT e pubblicata il 17.10.2025; - di tutti i verbali di gara: 1. I seduta del 26.8.2025; 2. II seduta del 2.9.2025; 3. III seduta del 9.9.2025; 4. IV seduta del 16.9.2025; 5. V seduta del 18.9.2025; 6. VI seduta del 23.9.2025; 7. VII seduta del 2.10.2025; - di tutti gli atti adottati nel procedimento, precedenti o successivi all’aggiudicazione, nessuno escluso, ivi inclusi: a) nota Comune di Meta Prot.n. 20174/2025 del 28/10/2025; b) nota Comune di Meta prot.n. 20437/2025 del 30/10/2025; c) nota Comune di Meta prot.n. 21107/2025 del 06/11/2025; d) pubblicazioni degli atti e relative comunicazioni, incluse quelle del 23.10.2025 e del 30.10.2025; - in subordine e in parte qua, Disciplinare di gara, nelle parti indicate nell’ apposito motivo in diritto; - ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; nonché per la conseguente declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., a Credit Network & Finance S.p.A. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Meta e Credit Network & Finance S.p.A., nonché condanna del Comune di Meta al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a.; - per l’accoglimento della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., alla documentazione di gara di Credit Network & Finance S.p.A. non oscurata nelle parti che non inficiano il diritto di riservatezza, nonché agli altri atti non resi accessibili dal Comune di Meta indicati nella istanza appresso formulata. B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. il 9 dicembre 2025, come integrato da motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare: - dei verbali di gara della “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività di Gestione Ordinaria delle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva CUP nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” - CIG 15B6C27226B6- segnatamente di: 1. I seduta del 26.08.2025; 2. II seduta del 02.09.2025; 3. III seduta del 09.09.2025; 4. IV seduta del 16.09.2025; 5. V seduta del 18.09.2025; 6. VI seduta del 23.09.2025; 7. VII seduta del 02.10.2025 per la parte e le ragioni di cui ai motivi di diritto che seguono; - in via tuzioristica se ed in quanto possa occorrere, del Disciplinare di gara art. 22, se ed in quanto letto ed interpretato, in combinato disposto con l’art. 18, quale scelta della Stazione Appaltante di procedere alla riparametrazione delle offerte tecniche, ai sensi di quanto indicato nella parte in diritto; - della determinazione n. 572 del Settore 9 – Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17.10.2025, di “Approvazione Verbali di Gara Efficacia Aggiudicazione (Art. 17 Co. 5 D.lgs. 36/2023)”, in parte qua, ovvero con riferimento all’errore di calcolo di cui all’impegno di spesa inerente l’importo di aggiudicazione di cui si invoca la rettifica; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi di CNF, ivi incluso- se ed in quanto esistente- il provvedimento di numero e data sconosciuti a mezzo del quale il RUP avrebbe consentito l’oscuramento della offerta Andreani Tributi nonchè per la condanna dell'Amministrazione all’esibizione ex art. 116 e 65 CPA della documentazione richiesta con istanza di accesso, ivi inclusa quella consegnata ma “oscurata”, con particolare riferimento all’offerta amministrativa e tecnica della Andreani Tributi, nei sensi di quanto precisato nel ricorso incidentale de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura aperta e determinazione di efficacia dell’aggiudicazione del servizio a Credit Network & Finance S.p.A.; diniego o mancata ostensione integrale di documenti di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Nell’ambito del giudizio promosso da Andreani Tributi S.r.l. contro il Comune di Meta e nei confronti dell’aggiudicataria Credit Network & Finance S.p.A., la ricorrente principale ha formulato, contestualmente al ricorso, un’istanza di accesso difensivo ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l’ostensione del progetto tecnico non oscurato dell’aggiudicataria e degli attestati comunali relativi alla comprova del requisito tecnico dichiarato da CNF e dall’ausiliaria Safety Consulting, oltre ad altri documenti. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere già ottenuto, tra l’altro, l’offerta tecnica non oscurata di CNF e ha rinunciato alle ulteriori pretese, insistendo soltanto per l’accesso agli attestati relativi alla dimostrazione del requisito tecnico dell’aggiudicataria e dell’ausiliaria. CNF, ricorrente incidentale, aveva a sua volta chiesto l’ostensione integrale della documentazione amministrativa e tecnica di Andreani Tributi, deducendo la mancata pubblicazione o l’oscuramento dell’offerta.
La decisione
Il TAR ha applicato i criteri dell’accesso difensivo, richiedendo un interesse diretto, concreto e attuale alla cura o difesa in giudizio, uno specifico collegamento tra i documenti richiesti e le difese da approntare e un’istanza adeguatamente motivata. Ha inoltre evidenziato che, nelle procedure di gara, l’accesso difensivo del concorrente prevale sulle esigenze di riservatezza degli altri concorrenti quando la documentazione sia indispensabile alla difesa, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023. Ha ritenuto sussistenti tali condizioni in capo ad Andreani Tributi, quale impresa partecipante alla gara, limitatamente ai documenti relativi alla comprova del requisito tecnico dichiarato da CNF e dall’ausiliaria Safety Consulting. L’istanza principale è stata quindi dichiarata in parte improcedibile, per le pretese già soddisfatte o rinunciate, e in parte accolta, con ordine al Comune di Meta di esibire ed estrarre copia dei documenti ancora non ostesi entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza. L’istanza di accesso proposta da CNF è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva pubblicato senza oscuramenti l’offerta tecnica di Andreani Tributi. Il giudizio principale e incidentale è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio amministrativo la domanda di accesso ai documenti connessa alla controversia; il TAR ha deciso l’istanza di accesso difensivo e ha ordinato l’esibizione della documentazione residua.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara
Nelle procedure di gara l’accesso del concorrente è consentito, anche rispetto a esigenze di riservatezza di altri concorrenti, quando la documentazione sia indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento del diritto di difesa perseguito attraverso l’accesso alla documentazione di gara.
art. 113 Cost.
È richiamato in connessione con l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale mediante l’accesso difensivo.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda principale per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e del contratto; non deciso nell’ordinanza.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda principale per la declaratoria di inefficacia del contratto; non deciso nell’ordinanza.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda principale per la tutela in forma specifica o per equivalente; non deciso nell’ordinanza.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda risarcitoria principale; non deciso nell’ordinanza.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda principale; non deciso nell’ordinanza.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede la compresenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla cura o alla difesa di una specifica posizione giuridica, di un collegamento tra i documenti richiesti e le difese da approntare e di un’istanza adeguatamente motivata.
- Nelle procedure di gara, il concorrente può ottenere l’accesso alla documentazione degli altri operatori economici quando essa sia indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici connessi alla procedura; in tale ipotesi l’accesso prevale sulle contrapposte esigenze di riservatezza.
- L’accesso deve essere riconosciuto nei limiti della documentazione effettivamente necessaria e non già resa disponibile: la domanda è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai documenti già ostesi o pubblicati dall’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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