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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 194/2026, resa tra le parti, reiettiva dell’istanza di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione n. 107 del 17 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione n. 107 del 17 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sicilia, Sezione Terza, n. 194/2026, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione comunale. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi dedotti nell'appello; il CGARS si limita a rilevare che le doglianze non risultano assistite dal prescritto fumus boni iuris, alla luce delle statuizioni contenute nell'ordinanza cautelare impugnata e del precedente del CGARS del 29 aprile 2025, n. 362.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione. Ha condiviso le statuizioni dell'ordinanza cautelare del TAR, precisando che essa aveva tenuto conto della sentenza del CGARS del 29 aprile 2025, n. 362, erroneamente indicata nell'ordinanza di primo grado e nell'appello come sentenza n. 362/2024. La parte appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase incidentale in favore del Comune di Palermo, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il giudice ha deciso respingendo l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'appello cautelare deve essere respinto quando le doglianze non risultano assistite dal fumus boni iuris, anche se l'ordinanza cautelare di primo grado ha esaminato e condivisibilmente applicato un precedente giurisprudenziale pertinente.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, la condivisione delle statuizioni dell'ordinanza impugnata e l'insussistenza del fumus boni iuris sono sufficienti a negare la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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