Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento TOSAP relativo all'occupazione di marciapiedi cittadini con strutture metalliche utilizzate per lavori edili su un edificio di proprietà dell'ente poi divenuto Agenzia regionale per la casa e l'abitare. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la società concessionaria aveva insistito sull'assoggettamento a TOSAP, ma la CTR aveva respinto l'impugnazione valorizzando l'esenzione soggettiva ex art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993 e la qualità dell'ente come soggetto pubblico non economico. Con sentenza n. 401/2022 la Cassazione aveva cassato la decisione d'appello e, ritenendo infondata l'esenzione soggettiva, aveva deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario. L'ente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente supposto come pacifico che si trattasse di occupazione di suolo pubblico, mentre l'area era di proprietà dell'ente ed era controversa solo l'eventuale esistenza di una servitù di pubblico passaggio o di usi civici; inoltre, una volta cassata la sentenza d'appello, la questione sulla servitù, rimasta assorbita in appello, avrebbe dovuto essere rimessa al giudice di rinvio e non decisa nel merito. L'ente richiama anche precedenti identici tra le stesse parti che avevano già accolto analoghe revocazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto che nella sentenza n. 401/2022 vi era errore percettivo nella parte in cui, dopo aver cassato la decisione di appello per l'erronea applicazione dell'esenzione soggettiva TOSAP, aveva deciso la causa nel merito senza considerare che restava non esaminata e processualmente reviviscente la questione, decisiva, della sussistenza o meno di una servitù di passaggio pubblico sull'area occupata. La sentenza è stata quindi revocata limitatamente alla parte in cui aveva deciso nel merito; è stato confermato l'annullamento della sentenza d'appello e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per decidere sulla servitù di passaggio pubblico o sugli usi civici e per regolare anche le spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce il rimedio esperibile per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso e deciso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la decisione di merito da parte della Cassazione presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; se resta pendente una questione fattuale decisiva, occorre il rinvio al giudice di merito.
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993
nel giudizio precedente era stata invocata come fonte dell'esenzione soggettiva dal pagamento della TOSAP.
art. 38, comma 3, d.lgs. 507/1993
era richiamato dalla ricorrente come norma che renderebbe rilevante l'eventuale servitù di pubblico passaggio sull'area occupata.
art. 42 del regolamento comunale
era stato invocato insieme alla disciplina statale per sostenere l'esenzione dal tributo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile quando la Corte di cassazione fonda la decisione su una premessa fattuale incontrastabilmente esclusa dagli atti, purché tale fatto non sia stato oggetto di reale discussione tra le parti.
- Quando la sentenza di appello si è pronunciata in modo totalmente satisfattivo per una parte su una delle rationes decidendi autonome, l'altra questione devoluta ma non esaminata resta assorbita e, se la decisione viene cassata, torna a essere devoluta al giudice di rinvio.
- La Cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. solo se la controversia è matura per la decisione; se permane una questione di fatto decisiva non esaminata nei gradi di merito, la causa deve essere rinviata.
- La decisione implicita su una questione può essere desunta solo quando esista un nesso di necessaria presupposizione logica con la questione espressamente decisa; in mancanza, il silenzio del giudice non equivale a pronuncia implicita.
- Se una sentenza di legittimità revoca/cassa una decisione favorevole fondata su un presupposto assorbente, occorre verificare quali questioni rimangano processualmente pendenti prima di emettere una pronuncia sostitutiva di merito.
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