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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06497/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una donna condannata per ricettazione in relazione al rinvenimento, presso la sua abitazione, di una bicicletta elettrica ritenuta di provenienza furtiva. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo l'assenza di prova circa la provenienza delittuosa del bene e contestando l'identificazione della bici rinvenuta con quella rubata in un punto vendita. Il secondo motivo, ritenuto nuovo, lamentava che la Corte d'appello non avesse verificato l'effettiva disponibilità del bene in capo all'imputata, poiché l'oggetto era stato trovato in un'abitazione condivisa con altre persone, che avrebbero potuto averne il possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, quindi privo di specificità e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non dedotto in appello, con rilievo della preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, contestata in relazione alla provenienza delittuosa della bicicletta elettrica rinvenuta nella disponibilità dell'imputata.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte lo richiama come preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non previamente proposte con l'atto di appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità, se non denunciano un vero vizio di legittimità.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non dedotta con l'atto di appello, ove la sua proposizione tempestiva fosse necessaria ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • In tema di ricettazione, la motivazione può fondare l'affermazione di responsabilità anche su indici convergenti relativi all'identificazione del bene di provenienza illecita e sulla mancata spiegazione, da parte dell'imputato, della lecita provenienza del bene rinvenuto nella sua disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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