Cassazione Penale, Sentenza n. 3317/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 25/02/2021 che aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero nel procedimento celebratosi con rito abbreviato. Il De Meo lamentava violazione di legge processuale sostenendo che non sussistesse una "diversità del fatto" nei suoi elementi essenziali tale da giustificare la restituzione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., e che il provvedimento nel rito abbreviato comportasse una inammissibile regressione del processo e fosse abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il consolidato indirizzo secondo cui il GIP può restituire gli atti al Pubblico Ministero se accerta che il fatto accertato risulta diverso da quello descritto nell'imputazione, anche nel corso del rito abbreviato: la scelta dell'imputato per il giudizio abbreviato non cristallizza i limiti della fattispecie contestata. Inoltre l'emersione di un fatto che integra una circostanza aggravante rende necessaria la restituzione degli atti, non potendo il giudice applicare tale circostanza senza specifica contestazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod.proc.pen.
Il potere del GIP di restituire gli atti al Pubblico Ministero quando accerta che il fatto è diverso da quello oggetto di imputazione si applica anche nel rito abbreviato; non sussiste cristallizzazione del fatto per la sola scelta del rito abbreviato.
art. 116 Cod.strada
La contestazione relativa alla guida senza patente (mai conseguita) è stata rilevante ai fini della qualificazione fattuale e del regime circostanziale del delitto di omicidio colposo stradale, tanto da determinare la necessità di restituzione degli atti per una nuova contestazione formale.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Consente alla Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua la condanna alla somma indicata.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato non impedisce al giudice di valutare la corrispondenza tra fatto accertato e atto di imputazione: se il GIP ritiene che il fatto emergente sia diverso, può restituire gli atti al PM anche nel rito abbreviato.
- Il GIP non può applicare circostanze aggravanti non specificamente contestate nell'imputazione: l'emersione di una circostanza aggravante giustifica la restituzione degli atti per consentire una nuova e formale contestazione.
- I provvedimenti di restituzione degli atti adottati dal GIP sulla base della diversità del fatto sono conformi al diritto e difficilmente saranno ritenuti "abnormi" in sede di Cassazione se fondati su valutazioni motivate.
- L'impugnazione di un provvedimento di restituzione degli atti, quando manifestamente infondata, può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese; inoltre la Corte può comminare una somma alla Cassa delle ammende se non risulta che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
- In casi concreti in cui emergano nuovi elementi che modificano la qualificazione giuridica del fatto, è prassi corretta procedere tramite restituzione degli atti al PM per consentire una rinnovata e specifica contestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3286/2022 del 31/01/2022
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3287/2022 del 31/01/2022
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3289/2022 del 31/01/2022
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3290/2022 del 31/01/2022
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3291/2022 del 31/01/2022
- Sentenza penale · 31 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3292/2022 del 31/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →