Sentenza n. 1323/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 785,25, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 785,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza all’amministrazione presso il domicilio digitale l’11 luglio 2025, che la pronuncia era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’amministrazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., costituiva titolo esecutivo, era passata in giudicato come risultante dal certificato prodotto e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza pagamento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare gli adempimenti a un dirigente o funzionario apicale. Il commissario dovrà provvedere, entro ulteriori 60 giorni, all’eventuale stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non necessaria in ragione della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione, modificando l’art. 479 c.p.c., consente che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso inutilmente prima dell’attivazione dell’esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato di passaggio in giudicato prodotto in giudizio è stato utilizzato per dimostrare la definitività della sentenza del giudice ordinario.
art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001
La disposizione è indicata quale fonte della Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta dal giudice ordinario al personale docente ed educativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o di conformazione.
- Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso il domicilio digitale è idonea, secondo la disciplina vigente, a far decorrere il termine per l’adempimento e a consentire l’attivazione dell’esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le pubbliche amministrazioni.
- L’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere dimostrato nel giudizio di ottemperanza; a tal fine è rilevante il certificato rilasciato dall’ufficio giudiziario competente.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari al pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, la nomina di un commissario ad acta costituisca una misura ritenuta sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato.
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