Sentenza del 21/03/2017 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale - Sono attribuiti, "pro quota", ai soci se non dimostrano che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha accertato l'esistenza di utili extracontabili prodotti da una società di capitali caratterizzata da una ristretta base sociale e li ha attribuiti presuntivamente ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. La contestazione riguardava la legittimità di tale imputazione, fondata sulla presunzione che, in una compagine sociale ristretta, i soci siano a conoscenza degli utili occulti e che questi siano stati distribuiti, anche se non risultano formalmente dalla contabilità. I soci avrebbero potuto superare la presunzione dimostrando concretamente che gli utili non erano stati distribuiti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento. È stato confermato il principio secondo cui l'accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base sociale consente di presumere, secondo un ragionamento logico-deduttivo, la loro distribuzione ai soci pro quota. Tale presunzione è idonea a trasferire sui soci l'onere di provare che gli utili occulti non siano stati distribuiti. In assenza di tale prova contraria, gli utili costituiscono reddito imponibile in capo ai soci.
Massime di principio
- Quando una società di capitali ha una base sociale ristretta e viene accertata l'esistenza di utili extracontabili, è normalmente legittimo presumere che tali utili siano stati conosciuti e distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
- La presunzione non è assoluta: il socio può fornire una prova concreta e specifica della mancata distribuzione degli utili, ad esempio dimostrando l'assenza di disponibilità finanziarie, la destinazione degli utili ad altre finalità o l'effettiva estraneità alla gestione societaria.
- La mera contestazione dell'accertamento societario o la semplice affermazione di non aver ricevuto somme non è, di regola, sufficiente a superare la presunzione.
- L'accertamento degli utili extracontabili in capo alla società può quindi produrre effetti fiscali anche sui soci, che devono contestare efficacemente sia l'esistenza dei maggiori utili sia, soprattutto, la loro presunta distribuzione.
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