Cassazione Penale, Sentenza n. 10975/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Vincenzo Pesce per ottenere la rideterminazione delle pene contenute nel provvedimento di cumulo n. 111/2016 SIEP. Il ricorrente sosteneva che le pene relative ai titoli di reato indicati nei punti 2 e 3 del provvedimento di cumulo erano state espiate prima della commissione del reato indicato al punto 5, per cui l'eventuale carcerazione in eccesso non poteva essere imputata a quest'ultimo titolo. Inoltre deduceva che tutti i titoli (punti 2, 3 e 5) erano invece unificati dal vincolo della continuazione e che il cumulo frazionato operato dall'Ufficio requirente aveva vanificato l'applicazione dell'art. 671 c.p.p., ledendo la ratio favor rei dell'istituto.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione fosse carente di motivazione e avesse proceduto in modo meramente assertivo senza dare conto analitico dei singoli titoli di reato e delle pene concorrenti richiamate nel provvedimento di cumulo. La Corte ha richiamato l'onere del giudice dell'esecuzione di valutare se sussista un progetto criminoso unitario ai fini della continuazione e di confrontarsi con i parametri dell'art. 657, comma 4, c.p.p., fornendo anche solo una motivazione sintetica sui criteri dosimetrici adottati. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
"sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"
Usato per verificare se le pene o la custodia sono computabili ai fini della determinazione della pena esecutiva: il giudice dell'esecuzione deve valutare temporalmente quali periodi di pena o custodia siano rilevanti e se la contiguità temporale incida sul vincolo della continuazione.
art. 671, cod. proc. pen.
Riferimento normativo per l'istanza di rideterminazione della pena in presenza di continuazione: la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve accertare l'esistenza di un programma criminoso unitario e motivare, anche sinteticamente, la valutazione sull'incidenza della continuazione ai fini del cumulo delle pene.
art. 78, cod. pen.
Citato come 'criterio moderatore' che il Giudice dell'esecuzione riteneva non applicabile perché la continuazione incideva solo sulla determinazione della pena; la Corte ha comunque evidenziato che tale valutazione richiede analisi e motivazione e non affermazioni apodittiche.
art. 133, cod. pen.
Richiamato per segnalare che, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 671 c.p.p., i criteri di individualizzazione della pena applicati in cognizione restano rilevanti e il giudice dell'esecuzione deve comunque rendere comprensibile il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è obbligato a valutare analiticamente se le condotte ricomprese nei vari titoli di reato costituiscano un unico programma criminoso ai fini della continuazione; non può limitarsi ad affermazioni generiche.
- Quando sia applicato un cumulo frazionato (parziale), occorre verificare se ciò abbia vanificato l'operatività dell'istituto della continuazione: il profilo temporale delle espiazioni e della commissione dei reati è decisivo ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.
- In casi complessi il giudice dell'esecuzione deve fornire, anche sinteticamente, la motivazione circa i criteri dosimetrici adottati e gli elementi processuali considerati, per consentire il controllo giurisdizionale e la comprensione del percorso logico-giuridico da parte del condannato.
- La mera affermazione che la continuazione incida solo sulla determinazione della pena è insufficiente: è necessario spiegare perché, in concreto, il vincolo della continuazione non modifica l'esito del cumulo operato.
- Per la difesa, è strategico documentare e rappresentare chiaramente la temporalità delle espiazioni e la connessione fattuale fra reati (programmazione unitaria) per ottenere la rideterminazione della pena in esecuzione; in mancanza di motivazione adeguata è possibile ricorrere in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10731/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10732/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10739/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2022 del 25/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →