Cassazione Civile, Ordinanza n. 03658/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto tra privati relativo a lavori eseguiti per un condominio. Un condomino ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'impresa appaltatrice e, in sede di appello incidentale, anche quella del direttore dei lavori. Con il primo motivo il ricorrente ha sostanzialmente contestato l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'inadempimento, sostenendo che sarebbe stata errata la valutazione delle risultanze probatorie e che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare nella controparte il soggetto responsabile. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme indicate come artt. 132, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e art. 1710 c.c., assumendo che il direttore dei lavori avesse violato i doveri derivanti dal mandato, anche per avere autorizzato opere non previste e mai deliberate dal condominio. La Corte rileva però che il primo motivo mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e che il secondo è inammissibile per difetto di specificità perché non confronta puntualmente le norme invocate con la motivazione della sentenza impugnata, oltre a richiamare erroneamente la disciplina degli appalti pubblici in una vicenda di appalto privato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile/sostanzialmente non scrutinabile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito sull'individuazione della parte inadempiente, giudizio riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato correttamente il contenuto precettivo delle norme richiamate né le ha confrontate con la decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese; nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa nei confronti dell'intimato rimasto tale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con motivo specifico, indicando la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, non è più denunciabile il vizio di motivazione in senso ampio; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, che nel caso non era stato neppure prospettato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; non è sufficiente un richiamo generico di norme o principi senza un puntuale confronto con la decisione impugnata.
art. 132, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che il richiamo è inconferente perché la vicenda riguarda un appalto tra privati e non un appalto pubblico.
art. 1710 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità del direttore dei lavori nell'esecuzione del mandato; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è privo di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove per ribaltare l'accertamento di merito sulla responsabilità nell'inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive.
- In presenza di inadempienze reciproche, l'individuazione della parte responsabile richiede un giudizio comparativo tra i rispettivi comportamenti, valutando la gravità oggettiva degli inadempimenti e la loro incidenza sul sinallagma; tale apprezzamento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se motivato in modo congruo.
- Il motivo di ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme violate, non ne espone il contenuto precettivo e non le pone in rapporto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non già come critica generale alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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