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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo fondata su un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l'anno 2005, che il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. L'avviso era stato notificato presso il domicilio fiscale con applicazione della procedura prevista per gli irreperibili assoluti, dopo che il portiere dello stabile aveva riferito che il destinatario si era trasferito. Il contribuente impugnava sia la cartella sia l'avviso. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso ritenendo nulla la notifica dell'avviso; in appello la CTR, invece, considerava valida la notifica e riformava la decisione. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, evocato in primo grado ma non in appello; 2) violazione delle norme processuali sulla motivazione e della disciplina tributaria delle notifiche, per non avere la CTR spiegato perché la relata dovesse essere letta come irreperibilità assoluta e non relativa; 3) violazione delle norme sulle notificazioni e dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, per avere ritenuto valido il procedimento notificatorio in assenza del presupposto dell'irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che nel processo tributario l'appello deve coinvolgere tutte le parti del primo grado solo nei limiti in cui la causa sia inscindibile; qui, poiché la censura riguardava esclusivamente vizi della notifica dell'avviso di accertamento e dunque la pretesa tributaria, non vi era obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva erroneamente ritenuto legittima la notifica effettuata come per irreperibili assoluti sulla base delle sole dichiarazioni del portiere circa il trasferimento del destinatario, senza che risultassero le necessarie ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se si trattasse di irreperibilità assoluta o relativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    l'appello va proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado, ma la previsione non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; l'integrazione del contraddittorio non è necessaria nelle cause scindibili

  • art. 331 c.p.c.

    nel processo tributario si applica, nei limiti compatibili, per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla disciplina delle notificazioni

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla disciplina delle notificazioni

  • art. 140 c.p.c.

    indicato dalla CTR come norma applicabile alle ipotesi di irreperibilità relativa

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    si applica solo in presenza di irreperibilità assoluta del contribuente, da accertare mediante ricerche nel Comune del domicilio fiscale

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    richiamato in via analogica per la notificazione della cartella di pagamento

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non impone sempre il litisconsorzio necessario in appello tra tutte le parti del primo grado: occorre distinguere tra cause scindibili e cause inscindibili, con applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. nei limiti di compatibilità.
  • Se l'impugnazione investe solo il merito della pretesa fiscale o vizi dell'avviso di accertamento, e non anche vizi propri della cartella o posizioni autonome del concessionario, la mancata evocazione dell'agente della riscossione in appello non determina nullità del giudizio.
  • La notificazione degli atti impositivi ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede il previo accertamento dell'irreperibilità assoluta del destinatario, cioè l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, accertamento da compiersi mediante ricerche nel medesimo Comune.
  • Non è sufficiente, per configurare l'irreperibilità assoluta, il mero riferimento del portiere al fatto che il destinatario "si è trasferito": il notificante deve svolgere ulteriori verifiche idonee a distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta.
  • La scelta del procedimento notificatorio meno garantista non può essere fondata su indicazioni generiche di terzi, ma deve risultare da attività di ricerca effettivamente svolte e riferibili al messo notificatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

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