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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Nucleo “A”. F.m. n° 3, P.lla -OMISSIS-. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2022 e del Parere favorevole ai sensi della L. 724/94 prot. n. 116818 del 13.02.2023”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, che aveva annullato per tardività il provvedimento generale di autotutela, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti favorevoli di regolarizzazione paesaggistica e respinto l'impugnazione del provvedimento di ritiro specifico relativo agli immobili degli appellanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere annullato per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 il provvedimento generale di autotutela del 14 giugno 2023, aveva interpretato d'ufficio in senso restrittivo la perizia di stima del 23 dicembre 2020 e il parere favorevole del 23 marzo 2021, ritenendo che tali atti riguardassero soltanto opere di completamento e finitura e non l'intero complesso edilizio. Deducevano violazione dei limiti della domanda, ultrapetizione, travisamento del contenuto degli atti e indebita invasione della sfera riservata all'amministrazione. Contestavano inoltre il mancato annullamento, per illegittimità derivata, del provvedimento del 29 giugno 2023, con cui la Soprintendenza aveva annullato in autotutela gli atti favorevoli relativi specificamente alla loro proprietà. Le amministrazioni appellate chiedevano il rigetto dell'appello.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto assorbente il motivo relativo all'ultrapetizione, rilevando che il TAR era chiamato a giudicare esclusivamente la legittimità del provvedimento generale di autotutela e, una volta accertata la sua tardività ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, avrebbe dovuto arrestare il proprio sindacato. L'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro ha prodotto la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi favorevoli precedentemente annullati, i quali hanno riacquistato efficacia secondo il loro originario contenuto, senza poter essere reinterpretati o conformati restrittivamente dal giudice. La relativa parte motivazionale della sentenza di primo grado è stata quindi espunta. Il Collegio ha inoltre accolto il motivo relativo al provvedimento di ritiro specifico: tale atto era stato adottato in conseguenza dell'annullamento generale e la sua motivazione poggiava sulla limitazione degli effetti degli atti favorevoli inserita dal TAR. Venuto meno tale presupposto e ripristinata la piena efficacia degli atti del 2020 e del 2021, il provvedimento specifico è risultato affetto da illegittimità derivata ed è stato annullato. Sono rimasti fermi gli altri capi della sentenza, incluso l'annullamento del provvedimento generale del 14 giugno 2023. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato oltre il termine massimo previsto dalla norma è illegittimo; l'annullamento giurisdizionale dell'atto tardivo determina il ripristino degli atti favorevoli precedentemente ritirati.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e può sindacare la legittimità del potere amministrativo già esercitato, senza ridefinire autonomamente il contenuto degli atti amministrativi.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione sancisce il divieto di ultrapetizione e tutela la riserva di amministrazione: il giudice non può anticipare, sostituire o conformare l'esercizio futuro del potere amministrativo.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    È richiamato quale base normativa della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela per tardività o per altro vizio, il suo sindacato deve arrestarsi alla verifica della legittimità dell'atto impugnato e non può estendersi alla ridefinizione o interpretazione restrittiva degli atti amministrativi favorevoli che, per effetto dell'annullamento, tornano efficaci.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo di ritiro determina la reviviscenza ex tunc dell'atto favorevole precedentemente ritirato, che riacquista efficacia secondo il contenuto e la portata originari, senza conformazioni aggiunte dal giudice.
  • Il divieto previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e di sostituirsi all'amministrazione nella definizione del contenuto di atti la cui efficacia sia stata ripristinata dalla sentenza.
  • Un provvedimento di ritiro specifico adottato in conseguenza dell'annullamento generale di atti favorevoli è affetto da illegittimità derivata quando venga meno, per annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto, il fondamento logico-giuridico sul quale esso si basa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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