Sentenza n. 651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sez. I,-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e dei conseguenti benefici, fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, che aveva prestato servizio in missioni estere in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Libano, ha impugnato il diniego ministeriale e il presupposto parere del Comitato di verifica. In primo grado ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 603 del d.lgs. 66/2010 e degli artt. 1078 e seguenti del d.P.R. 90/2010, sostenendo che tali disposizioni riconoscano un rischio professionale tipico e una presunzione relativa del nesso causale per le patologie tumorali contratte in determinati contesti operativi; dall’altro, l’eccesso di potere per travisamento, carenza di motivazione, carenza dei presupposti e illogicità, poiché il Comitato avrebbe considerato soltanto l’assenza di esposizione significativa all’uranio impoverito, senza valutare adeguatamente altri possibili agenti nocivi, tra cui nanoparticelle di metalli pesanti. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo non dimostrata una particolare esposizione al rischio, anche in ragione delle mansioni prevalentemente amministrative, e valorizzando il monitoraggio dei poligoni di tiro. In appello il militare ha contestato tale impostazione, sostenendo che non fosse necessaria la prova di una contaminazione concreta e misurabile, una volta dimostrati il servizio in teatri operativi tipizzati dalla legge, le particolari condizioni ambientali e operative e la natura tumorale della patologia.
La decisione
L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è stato accolto il ricorso di primo grado con annullamento del decreto ministeriale e del parere del Comitato di verifica. Il Consiglio di Stato ha applicato il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 15/2025: il militare deve dimostrare di avere svolto una delle attività tipizzate dalla legge, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e che la patologia successivamente manifestata sia tumorale ed espressiva di quel rischio; una volta assolto tale onere, grava sull’Amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Nel caso concreto il militare aveva svolto tre missioni estere di durata non trascurabile e, pur avendo incarichi prevalentemente logistico-amministrativi, aveva effettuato frequenti attività all’esterno della base. La patologia era pacificamente tumorale. Il Comitato, invece, si era limitato a negare in astratto il nesso causale, richiamando l’assenza di esposizione diretta o significativa all’uranio impoverito, la trascurabilità del rischio radiologico e l’assenza di studi scientifici dimostrativi, senza indicare una concreta e individualizzata eziologia extra-lavorativa alternativa. Tale motivazione non era sufficiente alla luce dell’art. 603 del d.lgs. 66/2010, come interpretato dall’Adunanza plenaria. L’Amministrazione può valorizzare la mancata esposizione concreta solo in ipotesi limite, nelle quali sia positivamente dimostrata la radicale estraneità del servizio al rischio tipico; circostanza non ravvisata nel caso di specie. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, con compensazione della metà per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
«infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali ed operative»
La disposizione tipizza un rischio professionale specifico per il servizio prestato in missioni nazionali o internazionali, nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento e rimodula l’onere probatorio: dimostrati il servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali od operative e la natura tumorale della patologia, l’Amministrazione deve provare una specifica genesi extra-lavorativa.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
La disciplina regolamentare concorre, insieme all’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, a innovare le modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per le patologie tumorali connesse ai particolari contesti operativi.
art. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010
Sono stati invocati dal militare quali disposizioni regolamentari rilevanti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefici.
d.P.R. 461/2001
Il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio è richiamato quale disciplina sulla quale sono intervenute le innovazioni dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. 90/2010.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale di un militare impiegato in missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, il militare deve dimostrare il servizio tipizzato dalla legge, le particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio e la natura tumorale della patologia, ma non deve fornire la prova di una contaminazione concreta e misurabile né del nesso eziologico secondo il criterio ordinario del più probabile che non.
- Una volta assolto l’onere probatorio gravante sul militare, opera una presunzione relativa del nesso causale fondata sul rischio professionale tipizzato dall’art. 603 del d.lgs. 66/2010; spetta quindi all’Amministrazione fornire la prova specifica e individualizzata di una genesi extra-lavorativa della patologia.
- È viziato per eccesso di potere il parere del Comitato di verifica che neghi la dipendenza da causa di servizio limitandosi a richiamare l’assenza di studi scientifici certi, la generale innocuità del contesto operativo o l’assenza di un’esposizione significativa all’agente nocivo, senza indicare una concreta eziologia extra-lavorativa alternativa.
- La natura prevalentemente amministrativa o logistica delle mansioni non esclude di per sé l’operatività della presunzione, quando il servizio abbia comportato frequenti attività all’esterno della base e non risulti dimostrata la radicale estraneità dell’impiego al rischio tipico. La mancata esposizione concreta può rilevare solo in ipotesi limite, quali la durata minima della missione o lo svolgimento esclusivo di attività prive di contatti con l’ambiente esterno.
- La presunzione non opera automaticamente per qualsiasi patologia o per qualsiasi servizio: restano necessari la riconducibilità dell’attività a una delle fattispecie tipizzate dalla legge, l’esistenza di particolari condizioni ambientali od operative e il carattere tumorale della patologia, mentre il beneficio può essere negato se una eziologia extra-lavorativa risulti, nel caso concreto, più probabile della derivazione dal servizio.
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