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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04751/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla confisca è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare con cui era stata disposta la confisca del denaro in relazione a un delitto di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancanza di motivazione sul nesso pertinenziale tra il denaro confiscato e il reato contestato. La Corte ha però rilevato che la motivazione della sentenza di merito affermava che la confisca era stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizione che il ricorso non prendeva in alcuna considerazione; perciò il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    La confisca del denaro era stata disposta in base a questa disposizione speciale in materia di stupefacenti; il ricorso è inammissibile perché non si confronta con tale fondamento normativo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la confisca senza confrontarsi con la specifica base normativa indicata nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione di merito; la mancata considerazione del fondamento giuridico posto a base del provvedimento determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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