Sentenza n. 3138/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, codice pratica P-NA/L/Q/2023/121895, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 25/08/2025 e notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, disposta per la mancata stipula del contratto di soggiorno e per la mancata presentazione di documentazione essenziale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato nel 2023 su istanza del datore di lavoro. Il provvedimento era motivato, tra l’altro, dalla mancata presentazione dei documenti identificativi del datore di lavoro, della cessione di fabbricato, del certificato di idoneità alloggiativa e dell’asseverazione professionale, nonché, in via dirimente, dalla mancata stipula del contratto di soggiorno, conseguente all’assenza del datore di lavoro alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto personalmente il preavviso di revoca, inviato presso il domicilio eletto coincidente con l’indirizzo del datore di lavoro. Ha inoltre sostenuto, in sede procedimentale e implicitamente in giudizio, di avere diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta, rilevando che la mancata stipula del contratto di soggiorno costituisce carenza di un presupposto essenziale della procedura e giustifica la revoca ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, applicabile anche quando l’impedimento dipenda dall’assenza del datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore non dedotte né provate. La censura partecipativa è stata respinta per due ragioni concorrenti: l’Amministrazione aveva indirizzato le comunicazioni al domicilio eletto dal lavoratore, coincidente con quello del datore di lavoro, e il ricorrente non aveva comunicato un diverso recapito; inoltre, anche ipotizzando un vizio della comunicazione, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, trattandosi di attività vincolata conseguente alla mancata stipula del contratto, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. È stata altresì esclusa la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, perché tale titolo presuppone l’effettiva instaurazione e la successiva perdita di un rapporto di lavoro, mentre nella fattispecie il rapporto non era mai sorto; inoltre, per il lavoro stagionale, l’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 esclude l’applicabilità dell’art. 22, comma 11. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore
La mancata stipula del contratto di soggiorno giustifica la revoca del nulla osta; il principio opera anche quando la mancata sottoscrizione dipenda dall’assenza del datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Consente la revoca del nulla osta quando, a seguito di controlli successivi, emergano elementi ostativi o la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento dell’atto vincolato quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
perdita del posto di lavoro
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’effettiva e regolare instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente interrotto; non è sufficiente la mancata costituzione del rapporto.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
Per il lavoro stagionale esclude l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, e quindi preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, sentite le parti.
Massime di principio
- La mancata stipula del contratto di soggiorno costituisce carenza di un presupposto essenziale della procedura di ingresso per lavoro e legittima la revoca del nulla osta, anche quando la mancata sottoscrizione dipenda dall’assenza del datore di lavoro, salvo che il ritardo sia imputabile a una causa di forza maggiore allegata e provata.
- L’Amministrazione adempie all’obbligo di comunicazione procedimentale indirizzando gli atti al domicilio eletto dall’interessato; la mancata trasmissione dell’atto da parte del domiciliatario costituisce un inconveniente nei rapporti interni e non rende illegittima l’azione amministrativa, se l’interessato non ha comunicato un diverso recapito.
- L’eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento della revoca del nulla osta quando quest’ultima costituisca esito vincolato della mancata stipula del contratto di soggiorno e sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro e la sua successiva perdita; non può essere rilasciato quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto.
- Nel lavoro stagionale, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 preclude comunque il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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