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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15631/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) errore di diritto per avere la Corte territoriale ritenuto provati i fatti sulla base della sentenza dichiarativa di fallimento; (2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria sull'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale: mancata prova che le merci denunciate dalla "Borgo Saraceno" fossero effettivamente consegnate alla "Sassi 11"; (3) vizio di motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale: assenza di prova che le scritture contabili fossero state istituite e che il ricorrente ne fosse venuto in possesso; (4) violazione dell'art. 216, comma 4, L.F., per non avere la Corte d'Appello rideterminato le pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia di incostituzionalità (sent. Corte cost. n. 222/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i primi tre motivi, ritenendoli infondati o generici: la Corte territoriale aveva plausibilmente valutato fatture e decreti ingiuntivi come prova dell'ingresso delle merci nel patrimonio della "Sassi 11" e il mancato reperimento delle merci e delle scritture contabili legittima presunzioni di distrazione/occultamento a carico dell'amministratore. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: ha annullato con rinvio la parte di sentenza che aveva fissato in maniera rigida (dieci anni) la durata delle pene accessorie fallimentari ai sensi dell'art. 216, comma 4, L.F., in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa norma (Corte cost. n. 222/2018) e del principio delle Sezioni Unite che impone la commisurazione delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La sentenza è annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano solo per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (legge fallimentare)

    art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e comma 4

    La Corte ha richiamato l'art. 216 L.F. quale norma che dispone le pene accessorie fallimentari; ha ritenuto che la parte del comma 4 che fissava una durata fissa di dieci anni sia stata dichiarata incostituzionale e, quindi, la durata va ora commisurata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 219 e art. 223 L.F.

    art. 219, comma 1, n. 2 e art. 223, comma 1

    Norme del codice fallimentare indicate nel capo di imputazione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; utilizzate come quadro normativa per qualificare i fatti contestati.

  • art. 133 c.p.

    Principio di commisurazione della pena: la Corte ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parte rigida dell'art. 216 L.F., la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente secondo i criteri di proporzionalità e personalizzazione previsti dall'art. 133 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    sent. n. 222 del 05/12/2018

    La declaratoria di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 216 L.F. che fissava rigidamente la durata delle pene accessorie ha determinato la necessità di rimettere al giudice la commisurazione concreta della durata fino ad un massimo di dieci anni.

  • Sezioni Unite della Cassazione

    Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Principio consolidato secondo il quale le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., dopo la pronuncia di incostituzionalità, devono essere commisurate concretamente conformemente ai criteri dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o occultamento di beni può essere desunta dalla documentazione commerciale (fatture, decreti ingiuntivi) e dal mancato reperimento delle merci nell'inventario: l'assenza dei beni legittima presumere la distrazione salvo che l'amministratore dia prova della loro destinazione o conservazione.
  • L'onere di custodia e conservazione delle scritture contabili grava sull'amministratore: la mancata esibizione o il mancato reperimento delle scritture può integrare l'elemento materiale della bancarotta fraudolenta documentale, soprattutto se risulta che il precedente amministratore abbia dichiarato di aver consegnato la documentazione al successivo e questo non l'ha esibita.
  • Documenti posti a base della domanda di fallimento (come fatture e decreti ingiuntivi) possono essere valutati autonomamente in sede penale come mezzi di prova dell'effettivo ingresso di beni nel patrimonio della società.
  • Dopo la pronuncia di incostituzionalità della parte dell'art. 216 L.F. che fissava la durata fissa delle pene accessorie, il giudice deve commisurare tali pene nella misura concreta, applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; non è più possibile una misura predeterminata e rigida.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale censurare specificamente i passaggi decisivi della motivazione: censure generiche o frammentate rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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