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Sentenza

Sentenza n. 1897/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte, ha omesso di valutare il titolo di Laurea e dell’abilitazione/inserimento in precedente graduatoria, di cui rispettivamente ai punti A.1.1 e A.1.2/B.4.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente; 2. Del D.D.G. prot. n. 22857 del 07.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 3. Del D.D.G. prot. n. 23505 del 12.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 15 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 4. Del D.D.G. prot. n. 23587 del 13.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 8 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 5. Dell’Avviso prot. n. 23565 del 13.12.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha reso note le individuazioni dei candidati da immettere in ruolo, a seguito degli ulteriori scorrimenti e delle rinunce sopraggiunte, nella parte lesiva per la ricorrente; 6. Del D.D.G. prot. n. 23704 del 16.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 2 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 7. Del D.D.G. prot. n. 23773 del 17.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 2 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 8. Dell’Avviso prot. n. 23859 del 18.12.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha reso note le ulteriori individuazioni per l’immissione in ruolo, a seguito delle ulteriori rinunce presentate, nella parte lesiva per la ricorrente; 9. Del D.D.G. prot. n. 23868 del 18.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte integrata da n. 1 candidato attinto dall’elenco degli idonei, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 1 candidato, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 10. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 226,75 per la Regione Piemonte, classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”.

Giustizia amministrativa202413873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e atti di individuazione per l'immissione in ruolo relativi al concorso per la classe A012, nella parte in cui non hanno inserito la candidata e non le hanno attribuito il punteggio per la laurea e per l'abilitazione o inserimento in precedente graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso indetto ai sensi del d.m. n. 205/2023 e del d.d.g. n. 2575/2023 per la classe A012 in Piemonte, ha contestato il punteggio complessivo di 201,75 punti, sostenendo che le spettassero ulteriori 25 punti: 12,50 per la laurea e 12,25 per l'abilitazione conseguita mediante inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la classe A013. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando e della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.m. n. 205/2023, la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, eccesso di potere e disparità di trattamento, nonché la violazione del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la laurea quale titolo di accesso e attribuire il punteggio aggiuntivo previsto per l'abilitazione o l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso, con conseguente inserimento nella graduatoria dei vincitori con 226,75 punti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il punteggio attribuito dall'Amministrazione, poiché la candidata aveva scelto quale titolo di accesso il titolo di studio con abilitazione specifica, e non la laurea integrata dai 24 CFU/CFA. La tabella allegata al bando prevedeva la valutazione alternativa del titolo di laurea integrato dai 24 CFU/CFA oppure dell'abilitazione specifica; il punteggio dell'abilitazione dipendeva dal voto conseguito e, per un voto pari a 63/100, non spettavano punti, essendo il punteggio previsto per votazioni superiori a 75. Non spettava neppure il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, poiché l'abilitazione derivava dall'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario e non dalla frequenza di percorsi selettivi di accesso o di percorsi abilitanti. Il giudice ha inoltre ritenuto non manifestamente irragionevole la disciplina che consente al candidato in possesso di più titoli di scegliere quale titolo utilizzare per l'accesso, bilanciando le diverse modalità di partecipazione al concorso e i vantaggi connessi al possesso dell'abilitazione specifica. Quanto al punteggio previsto per l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso, il TAR ha condiviso le ragioni dell'Amministrazione: un titolo già utilizzato per l'accesso non può essere nuovamente valutato come altro titolo e l'abilitazione conseguita per la classe A013, pur producendo effetti abilitanti a cascata per altre classi, non integra l'inserimento nella graduatoria di merito per lo specifico posto richiesto dalla tabella. Il secondo motivo è stato respinto perché non sussisteva un legittimo affidamento: né la legge, né il bando, né condotte dell'Amministrazione avevano rassicurato la candidata circa una valutazione dei titoli più favorevole rispetto a quella degli altri concorrenti. Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione della disciplina innovativa del concorso.

Norme richiamate

  • d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    La Tabella B valuta il titolo di accesso alla procedura concorsuale distinguendo tra titolo di laurea integrato dai 24 CFU/CFA e abilitazione specifica.

    La valutazione dei titoli di accesso è alternativa e deve rispettare il titolo concretamente dichiarato dal candidato; l'abilitazione con voto pari o inferiore a 75 non attribuisce il punteggio previsto per votazioni superiori a tale soglia.

  • d.d.g. 6 dicembre 2023, n. 2575

    L'art. 4 prevede un duplice canale di accesso: titolo di studio e abilitazione specifica, oppure titoli di servizio pregressi o 24 CFU/CFA.

    La disciplina del bando riflette la pluralità dei canali di accesso e consente al candidato in possesso di più titoli di scegliere quale spendere ai fini della partecipazione.

  • art. 4, commi 1 e 3, d.d.g. n. 2575/2023

    Possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica; in alternativa, specifici titoli di servizio o 24 CFU/CFA.

    I diversi requisiti di accesso costituiscono canali alternativi e giustificano la diversa modalità di attribuzione del punteggio prevista dalla tabella dei titoli.

  • art. 3, comma 7, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    La scelta del titolo di accesso è rimessa alla decisione del candidato.

    Il candidato può scegliere quale titolo, tra quelli posseduti e ammessi dalla disciplina concorsuale, utilizzare come titolo di accesso, assumendo le conseguenze della scelta sulla valutazione del punteggio.

  • allegato B al d.m. n. 205/2023, voce A.1.1

    Valutazione del titolo di accesso, distinguendo tra laurea integrata dai 24 CFU/CFA e abilitazione specifica; per l'abilitazione con punteggio pari o inferiore a 75 sono previsti 0 punti.

    Il titolo di accesso dichiarato deve essere valutato secondo la specifica voce della tabella e non può essere contemporaneamente valorizzato secondo una diversa voce relativa a un titolo non speso per l'accesso.

  • allegato B al d.m. n. 205/2023, voce A.1.2

    Punteggio aggiuntivo attribuito se l'abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso.

    L'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario non è stato ritenuto equivalente alla frequenza di percorsi selettivi di accesso o di percorsi abilitanti.

  • allegato B al d.m. n. 205/2023, voce B.4.1

    Punteggio subordinato all'inserimento nella graduatoria di merito ovvero al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto.

    L'abilitazione a cascata derivante dall'inserimento nella graduatoria di merito per una diversa classe di concorso non integra l'inserimento nella graduatoria per lo specifico posto richiesto dalla tabella; inoltre, un titolo già utilizzato per l'accesso non può essere nuovamente valutato come altro titolo.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale prevede più canali alternativi di accesso, il candidato che possiede titoli riconducibili a canali diversi deve sopportare gli effetti della scelta del titolo concretamente dichiarato come titolo di accesso, senza poter ottenere anche la valutazione del diverso titolo non utilizzato secondo la relativa voce tabellare.
  • È legittimo attribuire il punteggio relativo al titolo di accesso sulla base del voto dell'abilitazione dichiarata, applicando la soglia prevista dalla tabella di valutazione; un voto pari o inferiore alla soglia non consente l'attribuzione del punteggio previsto per votazioni superiori.
  • L'abilitazione conseguita mediante inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario non equivale, ai fini di una specifica voce tabellare, all'abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso o percorsi abilitanti, se la disciplina concorsuale distingue tali fattispecie.
  • Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il superamento o l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso, il requisito riferito allo specifico posto non è soddisfatto dall'abilitazione a cascata derivante da una diversa classe di concorso.
  • Un medesimo titolo già utilizzato per l'accesso alla procedura concorsuale non può essere nuovamente valutato come altro titolo, quando la tabella dei titoli preveda la distinzione tra titolo di accesso e ulteriori titoli.
  • In assenza di una norma, di una previsione del bando o di una condotta amministrativa idonea a rassicurare il candidato su una determinata valutazione dei titoli, la mera aspettativa di ottenere un punteggio più favorevole non integra un legittimo affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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