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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05378/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (concesso con ordinanza 7/12/2023, decorrenza 16/01/2024) disposta con effetto dal 26/01/2025 e ratificata dopo la sospensione provvisoria del 30/06/2025. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: violazione delle norme processuali (artt. 516, 517, 518 c.p.p. e art.111 Cost.) per uso di condotte successive non contestate; vizio di motivazione perché la querela della ex convivente era stata rimessa e il comportamento sarebbe stato conforme alle prescrizioni; omissione di valutazione dell'istanza di detenzione domiciliare; errore nella datazione della cessazione della misura (26/01/2025) non collegata a comportamenti dell'affidato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca: il Tribunale di sorveglianza ha motivato la decisione sulla base di un quadro informativo ampio e disponibile in contraddittorio, anche comprensivo di atti successivi alla sospensione provvisoria. Il ricorrente non ha specificamente contestato le numerose valutazioni negative sul suo comportamento (assenze dall'abitazione, mancato avvio dell'attività di volontariato, ammonizione del 12/02/2025, denuncia-querela della ex convivente relativa a fatti brevi but rilevanti dal 26/01/2025, episodio di inseguimento del 28/06/2025 riscontrato da videosorveglianza, pregresse condanne e procedimenti pendenti). La revoca è stata pertanto ritenuta proporzionata e motivata, con decorrenza individuata dal Tribunale al 26/01/2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata: il giudice può valutare elementi acquisiti prima e dopo la sospensione provvisoria purché siano disponibili nel contraddittorio.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e comunicazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia adeguata e che gli atti fossero a disposizione delle parti.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle formalità procedurali; la Corte ha escluso violazioni formali rilevanti in ordine alla decisione di revoca.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in ordine al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che sia stato rispettato il contraddittorio e che non vi sia stata lesione del diritto alla difesa.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sul deposito degli atti; la Corte ha ritenuto non applicabile il termine di cinque giorni al caso concreto e ha osservato che il ricorrente non ha provato tardività idonea a comprimere il diritto di difesa.

  • art. 127, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di memorie; la Corte ha precisato che il termine previsto per le memorie non è direttamente richiamabile per contestare il deposito tardivo di atti a mezzo ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non scatta automaticamente per ogni violazione: il giudice valuta se le condotte siano, nel complesso, incompatibili con la prosecuzione della misura, con adeguata motivazione.
  • Il giudice di merito può prendere in considerazione informazioni e atti acquisiti anche dopo una sospensione provvisoria, purché siano messi a disposizione delle parti e si svolga il necessario contraddittorio.
  • La remissione della querela da parte della vittima non esclude automaticamente la possibilità di revoca della misura alternativa se sussistono altri elementi oggettivi che dimostrano l'inadeguatezza o la pericolosità del beneficiario.
  • La mancata esecuzione delle prescrizioni trattamentali (es. rifiuto o omissione dell'attività di volontariato) e comportamenti ripetuti e documentati (ammonizioni, episodi di inseguimento, aggressività) sono elementi che rafforzano la decisione di revoca.
  • Se atti nuovi vengono depositati in prossimità dell'udienza, la parte deve contestarne tempestivamente la tardività e richiedere eventualmente un rinvio per esame; in assenza di tale richiesta, il giudice può decidere con gli atti disponibili.
  • Per impugnare efficacemente una revoca conviene contestare in modo specifico tutte le valutazioni negative del giudice, fornire prova documentale della compliance (es. certificati, testimonianze, alternative esecutive come detenzione domiciliare) e motivare perché eventuali fatti segnalati non rendono incompatibile la misura.

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