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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Regione Liguria n. 2247 del 26.3.2025 con gli allegati nn. 2 e 3, nella parte in cui classifica il tratto di mare individuato con il punto IT007008055005 (corso Trento e Trieste) come area di balneazione di qualità scarsa e dispone un divieto permanente di balneazione, rimuovendola dall’elenco delle acque di balneazione per la stagione 2025; - di ogni atto presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi incluse la nota della Regione Liguria prot. n. 1226681 del 1°.8.2024, la nota del Comune di Sanremo prot. n. 93640 del 19.2.2025, la nota dell’Istituto Superiore di Sanità prot. n. 130176 del 5.3.2025, la nota del Ministero della Salute prot. n. 6550 del 6.3.2025, la nota del Comune di Sanremo dell’11.3.2025 e la nota dell’Arpal prot. n. 147938 del 14.3.2025; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del decreto della Regione Liguria n. 2614 del 9.4.2025 con gli allegati nn. 2 e 3, nella parte in cui conferma le statuizioni del decreto n. 2247 del 26.3.2025 in relazione al tratto di mare individuato con il punto IT007008055005 (corso Trento e Trieste); - di ogni atto presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi inclusa l’ordinanza del Sindaco di Sanremo n. 18 del 10.4.2025;

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti della Regione Liguria che classificavano come di qualità scarsa un tratto di mare antistante lo stabilimento della ricorrente, disponevano il divieto permanente di balneazione e lo rimuovevano dall'elenco delle acque di balneazione per la stagione 2025, nonché il successivo decreto confermativo e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale n. 2247 del 26 marzo 2025, nella parte relativa al tratto di mare individuato dal punto IT007008055005 (corso Trento e Trieste), contestandone la classificazione come area di balneazione di qualità scarsa, il conseguente divieto permanente di balneazione e la rimozione dall'elenco delle acque di balneazione per la stagione 2025. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui note della Regione Liguria, del Comune di Sanremo, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e di ARPAL. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo decreto regionale n. 2614 del 9 aprile 2025, confermativo delle statuizioni precedenti, nonché l'ordinanza sindacale di Sanremo n. 18 del 10 aprile 2025. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare, con ordinanza n. 123 del 22 maggio 2025, il Tribunale aveva sospeso il divieto permanente di balneazione per l'anno 2025 nel tratto antistante lo stabilimento della ricorrente; di conseguenza, la stagione balneare si è svolta regolarmente. Poiché l'interesse alla decisione sull'impugnazione, riferita alla stagione balneare 2025, è venuto meno, il Collegio ha ritenuto non più utile una pronuncia di merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza ulteriore specificazione nel testo circa la concreta applicazione.

Massime di principio

  • Quando l'interesse alla decisione di un ricorso amministrativo viene meno durante il giudizio, perché l'utilità perseguita era temporalmente limitata e il periodo di riferimento è ormai trascorso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sospensione cautelare dell'atto impugnato, qualora consenta al ricorrente di conseguire durante il giudizio l'utilità temporanea perseguita, può determinare il venir meno dell'interesse a una successiva pronuncia di merito sull'impugnazione riferita a quel periodo.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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