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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37243/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inammissibilità della custodia cautelare in carcere e per vizi di motivazione/violazione di legge. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 74 DPR 309/90 e degli artt. 649, 297, 308 c.p.p. per la presunta "contestazione a catena" e per l'effetto della precedente sentenza di assoluzione (conseguente possibile ne bis in idem o retrodatazione della custodia); 2) illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Mirarchi Santo già utilizzate in precedente assoluzione; 3) insufficienza del quadro indiziario circa la partecipazione all'associazione (assenza di cassa comune, passaggi economici, rilevanza del ruolo e riscontri); 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di recidiva, dato il tempo trascorso (cd. "tempo silente") e l'assoluzione precedente; 5) mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto o altri strumenti tecnici).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del tribunale di riesame: 1) non sussiste la contestazione a catena tra il procedimento assolutorio precedente e il presente perché le associazioni e i ruoli contestati risultano diversi nel fatto, nel tempo e nel profilo soggettivo; pertanto la sentenza di assoluzione non impedisce l'utilizzo di risultanze probatorie per reati diversi; 2) è legittima la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori se rilevanti per reati differenti da quelli già giudicati; 3) il Tribunale ha adeguatamente descritto un grave compendio indiziario e il ruolo organico dell'indagato (intercettazioni, sequestri, videosorveglianza, dichiarazioni di acquirenti e collaboratori), giustificando la misura cautelare in carcere alla stregua della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; 4) la valutazione circa la mancata applicabilità di misure alternative (es. braccialetto) è assorbita dalla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine di versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 74

    Rilevato come norma tipica dei reati di traffico di stupefacenti: la Corte conferma che, per i reati ex art. 74 DPR 309/90, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p.

  • cod. proc. pen. art. 649

    Richiamato in rapporto ai motivi di impugnazione contro l'ordinanza: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di illogicità e contraddittorietà quando non dimostrano vizi macroscopici 'íctu oculi'.

  • cod. proc. pen. art. 274

    Norma generale sulle esigenze cautelari: la Corte afferma che non prevale automaticamente sull'art. 275, comma 3, che è norma speciale con presunzione relativa per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90.

  • cod. proc. pen. art. 275

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90): la Corte ne conferma l'applicabilità salvo prova contraria dall'indagato.

  • cod. proc. pen. art. 275-bis

    Richiamato in relazione agli strumenti di controllo per gli arresti domiciliari; la Corte ritiene però pleonastica la discussione sugli strumenti alternativi una volta applicata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • cod. proc. pen. art. 297

    Disciplina la retrodatazione della custodia cautelare per contestazioni a catena: la Corte ha condiviso il tribunale nel ritenere non configurabile la contestazione a catena per divergenza tra le associazioni e per protrazione delle condotte anche dopo il primo provvedimento.

  • cod. proc. pen. art. 308

    Norma citata in ordine alla retrodatazione e al rapporto tra procedimenti: la Corte ha ritenuto non sussistente il presupposto per la retrodatazione nel caso concreto.

  • cod. proc. pen. art. 299

    Richiamata tra le norme procedurali relative alle misure; le doglianze rispetto all'applicabilità di misure alternative sono state ritenute inammissibili alla luce della presunzione di cui all'art. 275.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.

  • cod. proc. pen. art. 273

    Riferita nelle censure sulla gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria.

  • cod. proc. pen. art. 125

    Richiamata nelle censure procedurali: la Corte ha confermato che le deduzioni difensive non superano la soglia di specificità sufficiente ad inficiare la motivazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata sulle censure di carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia di un giusto processo perché le motivazioni del tribunale sono state ritenute adeguate e non macroscopicamente viziate.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'onere di ragionevole diligenza nella presentazione del ricorso: la Corte ha comunque escluso che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur imponendo un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La precedente sentenza di assoluzione non impedisce automaticamente l'utilizzo di risultanze di altri procedimenti se queste sono rilevanti per reati diversi: il divieto del "ne bis in idem" opera solo quando vi sia identità del fatto storico e dell'oggetto del giudicato.
  • Per i delitti ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); spetta all'indagato fornire prova contraria di carattere convincente.
  • La valutazione della 'gravità indiziaria' e della 'pericolosità' deve essere motivata ma il sindacato di legittimità richiede vizi di macroscopica evidenza (ictu oculi) per essere accolto in Cassazione; censure meramente valutative del merito sono inammissibili.
  • La 'contestazione a catena' e la retrodatazione della custodia ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiedono identità o stretta connessione tra le contestazioni: divergenze soggettive, temporali o di fatto possono escluderla.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate in procedimenti successivi se utili per accertare reati diversi; la preclusione derivante da un giudicato assolutorio non estende automaticamente l'immunità su aspetti del fatto storico valutabili separatamente.
  • Il tempo intercorso tra i fatti e il provvedimento cautelare ("tempo silente") può influire sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma la considerazione del tempo richiede elementi che dimostrino l'assenza di pericolosità attuale; l'interpretazione prevalente conserva la presunzione di pericolosità per i reati di stupefacenti salvo prova contraria.
  • La richiesta o applicazione di misure alternative (arresti domiciliari con controlli tecnici) deve essere valutata concretamente, ma può risultare assorbita dall'operatività della presunzione relativa per i reati ex art. 74 DPR 309/90.

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