Cassazione Penale, Sentenza n. 37243/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per inammissibilità della custodia cautelare in carcere e per vizi di motivazione/violazione di legge. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 74 DPR 309/90 e degli artt. 649, 297, 308 c.p.p. per la presunta "contestazione a catena" e per l'effetto della precedente sentenza di assoluzione (conseguente possibile ne bis in idem o retrodatazione della custodia); 2) illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Mirarchi Santo già utilizzate in precedente assoluzione; 3) insufficienza del quadro indiziario circa la partecipazione all'associazione (assenza di cassa comune, passaggi economici, rilevanza del ruolo e riscontri); 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di recidiva, dato il tempo trascorso (cd. "tempo silente") e l'assoluzione precedente; 5) mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto o altri strumenti tecnici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del tribunale di riesame: 1) non sussiste la contestazione a catena tra il procedimento assolutorio precedente e il presente perché le associazioni e i ruoli contestati risultano diversi nel fatto, nel tempo e nel profilo soggettivo; pertanto la sentenza di assoluzione non impedisce l'utilizzo di risultanze probatorie per reati diversi; 2) è legittima la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori se rilevanti per reati differenti da quelli già giudicati; 3) il Tribunale ha adeguatamente descritto un grave compendio indiziario e il ruolo organico dell'indagato (intercettazioni, sequestri, videosorveglianza, dichiarazioni di acquirenti e collaboratori), giustificando la misura cautelare in carcere alla stregua della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; 4) la valutazione circa la mancata applicabilità di misure alternative (es. braccialetto) è assorbita dalla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine di versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 74
Rilevato come norma tipica dei reati di traffico di stupefacenti: la Corte conferma che, per i reati ex art. 74 DPR 309/90, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p.
cod. proc. pen. art. 649
Richiamato in rapporto ai motivi di impugnazione contro l'ordinanza: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di illogicità e contraddittorietà quando non dimostrano vizi macroscopici 'íctu oculi'.
cod. proc. pen. art. 274
Norma generale sulle esigenze cautelari: la Corte afferma che non prevale automaticamente sull'art. 275, comma 3, che è norma speciale con presunzione relativa per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90.
cod. proc. pen. art. 275
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90): la Corte ne conferma l'applicabilità salvo prova contraria dall'indagato.
cod. proc. pen. art. 275-bis
Richiamato in relazione agli strumenti di controllo per gli arresti domiciliari; la Corte ritiene però pleonastica la discussione sugli strumenti alternativi una volta applicata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
cod. proc. pen. art. 297
Disciplina la retrodatazione della custodia cautelare per contestazioni a catena: la Corte ha condiviso il tribunale nel ritenere non configurabile la contestazione a catena per divergenza tra le associazioni e per protrazione delle condotte anche dopo il primo provvedimento.
cod. proc. pen. art. 308
Norma citata in ordine alla retrodatazione e al rapporto tra procedimenti: la Corte ha ritenuto non sussistente il presupposto per la retrodatazione nel caso concreto.
cod. proc. pen. art. 299
Richiamata tra le norme procedurali relative alle misure; le doglianze rispetto all'applicabilità di misure alternative sono state ritenute inammissibili alla luce della presunzione di cui all'art. 275.
cod. proc. pen. art. 616
Norma sulle spese di lite: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
cod. proc. pen. art. 273
Riferita nelle censure sulla gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria.
cod. proc. pen. art. 125
Richiamata nelle censure procedurali: la Corte ha confermato che le deduzioni difensive non superano la soglia di specificità sufficiente ad inficiare la motivazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata sulle censure di carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia di un giusto processo perché le motivazioni del tribunale sono state ritenute adeguate e non macroscopicamente viziate.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'onere di ragionevole diligenza nella presentazione del ricorso: la Corte ha comunque escluso che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur imponendo un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La precedente sentenza di assoluzione non impedisce automaticamente l'utilizzo di risultanze di altri procedimenti se queste sono rilevanti per reati diversi: il divieto del "ne bis in idem" opera solo quando vi sia identità del fatto storico e dell'oggetto del giudicato.
- Per i delitti ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); spetta all'indagato fornire prova contraria di carattere convincente.
- La valutazione della 'gravità indiziaria' e della 'pericolosità' deve essere motivata ma il sindacato di legittimità richiede vizi di macroscopica evidenza (ictu oculi) per essere accolto in Cassazione; censure meramente valutative del merito sono inammissibili.
- La 'contestazione a catena' e la retrodatazione della custodia ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiedono identità o stretta connessione tra le contestazioni: divergenze soggettive, temporali o di fatto possono escluderla.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate in procedimenti successivi se utili per accertare reati diversi; la preclusione derivante da un giudicato assolutorio non estende automaticamente l'immunità su aspetti del fatto storico valutabili separatamente.
- Il tempo intercorso tra i fatti e il provvedimento cautelare ("tempo silente") può influire sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma la considerazione del tempo richiede elementi che dimostrino l'assenza di pericolosità attuale; l'interpretazione prevalente conserva la presunzione di pericolosità per i reati di stupefacenti salvo prova contraria.
- La richiesta o applicazione di misure alternative (arresti domiciliari con controlli tecnici) deve essere valutata concretamente, ma può risultare assorbita dall'operatività della presunzione relativa per i reati ex art. 74 DPR 309/90.
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