Cassazione Penale, Sentenza n. 17002/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Due motivi: 1) omissione della dichiarazione di contumacia in appello e conseguente mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado; 2) vizio nella valutazione della prescrizione: la corte d'appello avrebbe errato nel non dichiarare la prescrizione perché avrebbe conteggiato come sospensioni periodi in cui l'udienza era rinviata anche per cause non dipendenti dalla difesa (assenza di testi, problemi di notifica), mentre secondo il ricorrente, in presenza di cause concorrenti di rinvio occorrerebbe dare prevalenza a quelle non imputabili all'imputato/difensore e quindi non sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'omessa notifica dell'estratto contumaciale: prevale l'orientamento secondo cui l'omessa notifica non pregiudica il ricorso per cassazione regolarmente proposto dal difensore di fiducia, presumendosi che il difensore abbia informato l'imputato e condiviso l'impugnazione; la mancata notifica può avere rilievo solo se il difensore è privo di investitura fiduciaria. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sospensione della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione opera anche quando l'udienza venga poi rinviata per assenza di testi, perché l'astensione blocca l'udienza prima che il giudice eserciti poteri istruttori; solo il rinvio per difetto di notifica della citazione in presenza di contestuale istanza difensiva non sospende la prescrizione. Nel caso concreto sono state correttamente computate sospensioni per complessivi 16 mesi che, aggiunte al termine decennale previsto per la ricettazione (artt. 157 e 161 c.p.), non determinano l'estinzione per prescrizione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte lo ha considerato nel quadro della giurisprudenza sulla sospensione per astensione del difensore e non ha rilevato violazione o applicazione errata.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Individuano il termine di prescrizione applicabile al reato di ricettazione (termine decennale) che, con l'aggiunta delle sospensioni calcolate, non risultava ancora maturato.
art. 616 c.p.p.
Consentito alla Corte di Cassazione di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, di per sé, non inficia il ricorso per cassazione regolarmente proposto dal difensore di fiducia: si presume che il difensore abbia informato l'imputato e concordato l'impugnazione; rileva solo se il difensore è privo di investitura fiduciaria.
- La dichiarazione di astensione del difensore sospende il corso della prescrizione anche se, nelle udienze fissate, risultano assenti i testimoni: l'astensione blocca l'udienza prima che il giudice possa esercitare i poteri istruttori.
- Se il rinvio dell'udienza è dovuto al difetto di notifica della citazione e ciò è contestuale a un'istanza difensiva di rinvio, il periodo di rinvio non sospende la prescrizione perché riguarda la vocatio in ius e la regolarità del contraddittorio.
- Nella valutazione della prescrizione occorre computare con precisione i periodi di sospensione derivanti dalle astensioni difensive e da altre cause rilevanti: la presenza di cause concorrenti di rinvio non elimina automaticamente la sospensione se l'elemento imputabile alla difesa è idoneo ad arrestare l'udienza.
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimenti configuranti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità possono comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
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