Cassazione Penale, Ordinanza n. 24076/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare si contestava: a) la possibilità di qualificare la condotta anche, o soprattutto, come indebito utilizzo di carte di credito ex art. 493-ter c.p., ritenuto in alternativa alla truffa; b) la individuazione del soggetto passivo del raggiro nell'albergatore anziché nel titolare della carta indebitamente usata, con conseguente asserita mancanza di querela. La Corte ha ritenuto tali censure non specifiche e meramente fattuali, perché riproduttive delle doglianze già svolte in appello e finalizzate solo a proporre una lettura alternativa del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in sede di legittimità non consentiti perché consistevano in mere contestazioni di fatto e nella pedissequa reiterazione di censure già disattese in appello. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, logica e non contraddittoria. Quanto ai profili sostanziali, ha richiamato il principio secondo cui il delitto di truffa può concorrere con l'indebito utilizzo di carte di credito quando vi siano autonome e distinte condotte fraudolente ulteriori; ha inoltre ribadito che la truffa è configurabile anche se il soggetto ingannato è diverso da quello che subisce il danno patrimoniale, purché vi sia nesso causale tra artifici/raggiri, profitto e danno. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato di riferimento contestato nei motivi di ricorso; la Corte richiama la configurabilità della truffa anche quando il soggetto passivo del raggiro e quello del danno non coincidono, purché sussista il nesso causale tra artifici/raggiri, profitto e danno.
Il ricorrente lo invocava come possibile qualificazione alternativa; la Corte precisa che, in presenza di condotte autonome e ulteriori artifici e raggiri, esso può concorrere con la truffa, non escluderla necessariamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o nella pedissequa reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, se prive di una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione impugnata.
- La truffa è configurabile anche quando il soggetto indotto in errore sia diverso dal soggetto che subisce il danno patrimoniale, purché vi sia un nesso causale tra artifici o raggiri, profitto conseguito dall'agente e danno patito dalla persona offesa.
- L'indebito utilizzo di carte di credito e la truffa possono concorrere quando, oltre alla condotta di utilizzo indebito dello strumento di pagamento, siano poste in essere autonome e distinte condotte fraudolente ulteriori finalizzate a conseguire un diverso profitto illecito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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