Ordinanza n. 125/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del decreto di assegnazione ore di sostegno, n. -OMISSIS- del 2/12/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’-OMISSIS- -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 12,5 ore di intervento di sostegno scolastico, per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (25 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (25 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 12,5 ore di sostegno settimanali e P.E.I. relativo all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione al minore di 12,5 ore settimanali di sostegno e il P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per tutte le 25 ore di frequenza scolastica, previa valutazione delle concrete esigenze del minore. Ha dedotto la gravità della situazione di handicap e la necessità di un supporto continuativo, richiamando in particolare il verbale del G.L.O. del 10 novembre 2025 e la relazione del team docenti del 5 novembre 2025, dai quali risultava che il minore riusciva a portare a termine i compiti soprattutto con un rapporto individuale con l'insegnante di sostegno. In sede monocratica era stata accolta la domanda urgente, con ordine di riesame del P.E.I. e dei provvedimenti impugnati. La ricorrente ha poi segnalato che, nonostante la trasmissione del decreto cautelare all'istituto e agli uffici scolastici, il riesame non era stato effettuato e il minore continuava a fruire di sole 12,5 ore.
La decisione
Il Collegio ha confermato il decreto cautelare monocratico e ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora sulla base delle ragioni già esposte nel decreto, in particolare della documentazione relativa alle concrete esigenze educative del minore e alla necessità di un rapporto individuale con il docente di sostegno. Ha ordinato all'Amministrazione Scolastica di riesaminare i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando le ore necessarie al proficuo inserimento scolastico del minore, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Non ha disposto direttamente l'assegnazione definitiva delle 25 ore, rimettendo all'amministrazione la rivalutazione delle esigenze concrete. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026 e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di 750 euro per spese e compensi della fase cautelare, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La condizione di handicap del minore costituisce uno degli elementi considerati ai fini della valutazione cautelare della necessità del sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale accolta dal Collegio.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per il precedente decreto cautelare monocratico adottato in situazione di estrema gravità e urgenza.
art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni in materia di dati relativi alla salute, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione proveniente dal G.L.O. e dal team docenti che evidenzi la necessità di un supporto individualizzato può integrare il fumus boni iuris e il periculum in mora rispetto alla contestazione di un'insufficiente assegnazione delle ore di sostegno.
- Quando l'assegnazione delle ore di sostegno e il P.E.I. non risultino adeguatamente correlati alle concrete esigenze educative del minore con disabilità, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione scolastica il riesame degli atti e la riformulazione del P.E.I., senza sostituirsi nella fase cautelare alla valutazione amministrativa mediante l'automatica attribuzione del numero massimo di ore richiesto.
- L'ordine cautelare di riesame deve essere eseguito dall'amministrazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.
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