Sentenza n. 1101/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B, nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 180, (ALL. A) in luogo di essere ricompresa nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all'esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli della Ricorrente (doc. 22), nella parte in cui l'abilitazione all'insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche e il Corso di specializzazione in diritto dell'Unione Europea sono stati ritenuti “non valutabili perché non conformi ai criteri indicati dalla commissione”; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell'atto di caducazione prot. n. 5431 dell’11 gennaio 2024 (doc.23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia della Dott.ssa Emma Mazzarone” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’ art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\11\2024 : - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.168 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2025 : - del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2025 : per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 182 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti di valutazione dei titoli della procedura per l’assunzione di 175 dirigenti, nonché successive rettifiche e atti di cessazione del rapporto dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già collocata tra i vincitori della precedente graduatoria e assunta con qualifica dirigenziale, ha impugnato la nuova graduatoria formata dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli. La nuova graduatoria l’ha collocata dapprima al posto n. 180, poi in posizioni diverse a seguito di successive rettifiche, determinando la cessazione del rapporto dirigenziale e la ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario. Il primo motivo deduceva illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 35, comma 3, T.U.P.I. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza, contestando i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi adottati dalla Commissione. Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dei criteri del bando e degli artt. 1, 3, 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, l. n. 241/1990, dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, per la mancata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche e di un corso di alta formazione in diritto dell’Unione europea. La ricorrente contestava inoltre il mancato soccorso istruttorio. L’Agenzia delle Entrate eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuto scorrimento della graduatoria e la tardività della censura relativa ai titoli, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposta contro la precedente graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse all’annullamento poiché l’accoglimento avrebbe consentito alla ricorrente di risultare vincitrice senza soluzione di continuità, con possibili effetti sulla retribuzione e sulla carriera. Ha respinto anche l’eccezione di tardività: l’interesse a contestare la valutazione dei titoli è sorto soltanto con la nuova graduatoria, che ha peggiorato la posizione della ricorrente e ha sostituito integralmente la precedente a seguito della riedizione del potere. Nel merito, il primo motivo è stato respinto integralmente, non essendo stata ritenuta illegittima la metodologia di rivalutazione dei titoli. Il secondo motivo è stato accolto limitatamente alla mancata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche. La Commissione aveva valutato l’abilitazione forense, ma avrebbe dovuto considerare anche quella all’insegnamento, trattandosi di titoli diversi per specie, funzione e natura e quindi non sovrapponibili. È stata invece respinta la censura relativa al corso di alta formazione in diritto dell’Unione europea: secondo i criteri predeterminati, il titolo doveva essere attinente e pertinente all’attività istituzionale dell’Agenzia, rilevante e unico; il corso non era indirizzato al settore tributario e non risultava quindi attinente alle funzioni dell’Agenzia. Per la stessa ragione non era necessario attivare il soccorso istruttorio. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, limitatamente all’annullamento della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente nella parte relativa alla mancata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 del bando di concorso
valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”
La Commissione può predeterminare i criteri di valutazione dei titoli, purché siano applicati alla generalità dei candidati e rispettino i requisiti di attinenza, rilevanza e unicità individuati nella procedura.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza delle procedure concorsuali, ma il motivo fondato su tale violazione è stato respinto.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell’ambito della valutazione dei titoli; il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante con riferimento al corso in diritto dell’Unione europea.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione al difetto di motivazione della valutazione dei titoli; la censura è stata accolta soltanto quanto alla mancata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi istruttori dell’amministrazione; il giudice ha ritenuto illegittima la mancata considerazione dell’abilitazione all’insegnamento.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure sulla valutazione dei titoli; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione e alle dichiarazioni sostitutive dei titoli; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati quali parametri di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza della procedura concorsuale; la decisione ravvisa una violazione solo nella mancata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento.
art. 2 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate
“L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari e del registro dei pegni mobiliari non possessori, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi”.
L’attinenza di un titolo di formazione deve essere valutata in rapporto alle attività istituzionali dell’Agenzia; un corso di diritto dell’Unione europea non rivolto al settore tributario è stato ritenuto non pertinente.
art. 1, comma 1, del bando di concorso
La disposizione prevedeva la riserva di tre posti per la Direzione Provinciale di Bolzano, sicché i vincitori effettivi della procedura erano 172.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare una nuova graduatoria concorsuale sorge, anche con riferimento a titoli già presentati e non valutati, quando la nuova graduatoria peggiora la posizione del candidato rispetto alla precedente e sostituisce quest’ultima a seguito di una riedizione del potere; non opera, in tal caso, la preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente graduatoria, se all’epoca il candidato aveva conseguito una posizione pienamente satisfattiva.
- L’approvazione di una graduatoria concorsuale è un atto formalmente unitario ma sostanzialmente plurimo e scindibile in relazione ai singoli candidati; la modifica del punteggio o della posizione individuale determina un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile.
- In una procedura concorsuale, titoli diversi per specie, funzione e natura, quali l’abilitazione forense e l’abilitazione all’insegnamento, non possono essere considerati sovrapponibili e devono essere autonomamente valutati quando il bando li ricomprenda tra i titoli valutabili.
- Quando la Commissione abbia predeterminato criteri di valutazione che richiedono l’attinenza del titolo all’attività istituzionale dell’amministrazione, un corso di formazione in diritto dell’Unione europea può essere legittimamente escluso se non è specificamente rivolto al settore tributario o alle funzioni istituzionali dell’ente.
- Il soccorso istruttorio non è necessario per un titolo che, per sua natura e contenuto, non rientra tra quelli valutabili secondo i criteri predeterminati dalla Commissione; il soccorso istruttorio non può trasformare un titolo non pertinente in un titolo valutabile.
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