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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024.

Giustizia amministrativa202502598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 dicembre 2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, con condanna dell'amministrazione a mettere le somme a disposizione tramite il sistema della Carta elettronica. La sentenza è stata notificata il 21 dicembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato il 23 giugno 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del giudicato, rilevando che il diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro era adeguatamente documentato e che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al titolo, limitatamente al contributo per la formazione e mediante messa a disposizione della carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario ad acta. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, fatta salva la possibilità di provvedervi successivamente su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 2, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità non è stata applicata allo stato, per l'esiguità dell'importo, ma è stata riservata a un'eventuale fase successiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a un'amministrazione statale un obbligo di facere amministrativo, il giudice amministrativo può essere adito in sede di ottemperanza per ordinare l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo, una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un inadempimento documentato e non contestato dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia condizionata al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato; il commissario deve adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato quando, in relazione alle circostanze concrete e all'esiguità dell'importo dovuto, non ritenga sussistenti i presupposti, riservandone l'eventuale applicazione in caso di successiva persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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