Cassazione Penale, Sentenza n. 3813/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato l'appello contro il decreto del Tribunale di Catanzaro che disponeva la confisca di due beni immobili intestati a Iannazzo. I difensori denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la confisca, in particolare per il giudizio di sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dell'immobile abusivo, contestando l'attribuzione al ricorrente di tutti i costi di costruzione (anche antecedenti alla donazione del terreno), l'errata identificazione del donante del fondo (genitori invece che zii) e la mancata valutazione dell'assenza di incremento patrimoniale netto dovuto all'obbligo di demolizione dell'opera abusiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse apparentemente errata o inesistente sotto più profili. Ha rilevato un errore decisivo nella ricostruzione dei fatti (errata indicazione del donante del terreno e apodittica attribuzione al ricorrente dei costi di costruzione anteriori alla donazione) e l'omessa risposta al rilievo sulla mancanza di incremento patrimoniale netto (considerando le spese di demolizione). Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, per un nuovo giudizio che risolva le aporie motivazionali evidenziate
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Stabilisce il limite del sindacato della Corte di Cassazione nel procedimento di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge (compresa la mancanza o apparenza della motivazione) e impone al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma secondo
Richiama il disposto della legge n. 1423/1956 e conferma che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è circoscritto alle violazioni di legge, limitando le censure proponibili in cassazione
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione che prevede la denuncia dell'illogicità manifesta o del travisamento della prova; la giurisprudenza ha però delimitato l'applicabilità di tale vizio nel procedimento di prevenzione, ammettendolo solo quando il travisamento determini una motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel procedimento di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazioni di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è idoneo a censurare mere incongruenze logiche o contraddittorietà di dettaglio.
- Il giudice di merito deve analizzare e motivare specificamente la provenienza dei beni e il periodo temporale rilevante per il giudizio di sproporzione (tenendo conto delle date di donazione e della effettiva disponibilità dell'immobile), collegando in modo coerente spese, tempi e capacità reddituale.
- Se la confisca è fondata sulla presunzione che l'immobile sia stato realizzato con proventi illeciti, il giudice deve considerare solo le spese effettivamente imputabili al soggetto nel periodo rilevante; non può attribuire automaticamente al proprietario costi anteriori all'acquisizione senza adeguata prova e motivazione.
- Quando l'opera è abusiva e destinata a demolizione, il giudice deve valutare l'assenza di un incremento patrimoniale netto (tenendo conto delle spese di demolizione e della eventuale riduzione di valore), perché l'esistenza di un incremento illecito è requisito essenziale per la confisca patrimoniale.
- La mancata o insufficiente risposta a censure rilevanti del resistente (es. corretta identificazione dei donanti, valutazione dei costi e dell'incremento patrimoniale) espone il provvedimento al rischio di annullamento in cassazione e rinvio per nuovo esame
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