Sentenza n. 3721/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro in suo favore ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020. Nel corso del giudizio l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso, ha comunicato la riapertura del procedimento e la rinnovazione dell’istruttoria. Successivamente lo Sportello Unico ha convocato il datore di lavoro e il lavoratore per la verifica della documentazione necessaria alla definizione dell’istanza. Alla luce di tale evoluzione procedimentale, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito sulla legittimità del diniego originariamente impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, collegata alla riapertura del procedimento e alla rinnovazione dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione, impedisce la prosecuzione del giudizio, in applicazione del principio della domanda che informa il processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dello sviluppo complessivo della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
La norma costituisce la base giuridica della domanda di emersione dal lavoro irregolare oggetto del procedimento amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nel quadro normativo applicato alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse a una pronuncia di merito, quando intervenga nel corso del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio della domanda.
- La riapertura del procedimento amministrativo e la rinnovazione dell’istruttoria successive all’impugnazione possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato, qualora il ricorrente dichiari espressamente di non voler più ottenere una pronuncia di merito.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso non implica necessariamente la condanna alle spese dell’Amministrazione: queste possono essere compensate quando l’evoluzione procedimentale complessiva giustifichi tale regolazione.
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